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Il
primo “round”, al Consiglio di Stato, per il ricorso elettorale proposto
da Tiziano Pizza contro il consigliere Giuliano Branca, si è risolto,
avanti ai Giudici della V Sezione, con la riunione della richiesta
sospensiva con la discussione di merito che il Presidente Pier Giorgio
Trovato si è impegnato a fissare quanto prima.
La vicenda è nota. Il Consiglio di Stato è chiamato a giudicare la
sentenza del TAR Molise (presieduto allora da Giorgio Giaccardi,
trasferito da poco in altra sede) con cui si rigettava il ricorso di
Tiziano Pizza avverso all’elezione dell’unico eletto del MPA, al
Consiglio Comunale di Campobasso, Giuliano Branca.
I motivi del ricorso con cui il primo dei non eletti nella stessa lista,
Tiziano Pizza per l’appunto, ha impugnato quella elezione chiedendo
ovviamente la sua surroga al Branca, risiedono in un’unica censura:
l’autenticazione della dichiarazione di accettazione di candidatura del
candidato risultato poi eletto, deve essere dichiarata nulla e con essa,
quindi, la stessa elezione in quanto il candidato doveva essere escluso
dalla lista perché il Pubblico Ufficiale autenticatore deve considerarsi
“incompetente”, in quanto, trattasi di un funzionario del Comune che è
stato sì autorizzato dall’allora Sindaco Di Fabio ad autenticare le
firme dei candidati e sottoscrittori, ma in data 24 marzo 2009, mentre
l’autentica porta la data del 23 marzo 2009.
Il patrocinatore e difensore delle ragioni di Pizza, l’avv. Tonino
Martino, nella stessa udienza avanti al Consiglio di Stato, tenutasi il
27 aprile appena trascorso, ha altresì anche sollevato la questione
preliminare della inammissibilità della costituzione tanto del Comune di
Campobasso ( affidata all’avv. Colalillo) quanto dello stesso Branca.
Per il Comune perché, oltre a essere tardiva la costituzione avvenuta al
di là dei termini che la legge assegna, - ha sostenuto l’Avv. Martino-
il Comune ha solo un interesse mediato e secondario rispetto ad una
vicenda processuale che vede coinvolti due candidati concorrenti,
addirittura con la stessa lista e stessa coalizione; nessun interesse
può avere l’Istituzione a difendere un candidato rispetto ad un altro
candidato.
Mentre per la costituzione di Branca, il legale ha eccepito la tardività
della costituzione. |
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