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Si conoscono pochi precedenti e il clamoroso “caso” giudiziario
approda alla Corte di Appello di Campobasso, chiamata a dirimere il
contrasto insorto tra il Magistrato Fabio Papa e il Giudice Giovanni
Falcione, del Tribunale di Campobasso.
Pochi giorni fa, avanti al Giudice per le Udienze Preliminari Falcione,
il PM Fabio Papa aveva reiterato la richiesta di Rinvio a Giudizio del
Presidente della Regione, Michele Iorio, per concussione e abuso di
ufficio. La richiesta, così come è stata formulata, non ha convinto il
Giudice che ha restituito gli atti al PM perché “riformuli” i capi di
imputazione, che dovrebbero essere ripresentati entro il 22 aprile
perché lo stesso Giudice per l’Udienza Preliminare possa decidere
all’udienza già fissata per il 20 maggio 2009.
Visibilmente contrariato, dopo l’udienza, il PM, alla domanda del
cronista: “Ma cosa hanno deciso?” rispondeva: "Chiedetelo a loro”.
Ed ora, arriva la notizia clamorosa della ricusazione del PM al Giudice
Falcione.
Più di una ricusazione nell’accezione tecnico- giuridico del termine (è
difficile prima facie rintracciare uno dei pochi motivi elencati dal
codice di procedura penale, per la ricusazione, in quanto il Giudice non
si è espresso sulla “ innocenza” di Iorio e quindi non può darsi per
scontata la sua decisione di non dar corso al processo contro il
“Governatore”) siamo di fronte a un fatto sostanziale che appare più che
fondato. Perché?
Perché, di fronte ad una richiesta di archiviazione del PM, il GIP può:
accogliere la richiesta; ordinare una proroga di indagini preliminari;
non accogliere la richiesta e in questo caso restituisce gli atti al PM
ordinandogli l’imputazione coattiva.
Il nostro caso, evidentemente, è l’esatto contrario.
Di fronte alla richiesta di rinvio a giudizio del PM, il Giudice o
accoglie la richiesta o la rigetta.
Il GUP Falcione, invece, ha scelto una terza via: ha restituito gli atti
al PM, per la riformulazione (o articolazione più chiara) dei capi di
accusa, riservandosi in un secondo tempo la decisione nel merito.
Ma, di grazia, se un PM ha formulato (e lui ritiene con molto scrupolo e
professionalità) dei capi di accusa, come può il Giudice imporre ad un
altro Magistrato nell’esercizio delle sue funzioni di modificare
l’impianto accusatorio, di modificare il linguaggio, di modificare, alla
fin fine (perché di questo si tratta) la sua opinione costringendolo a
scegliere argomentazioni che più piacciono al Giudicante? Già, su un
piano professionale, sembra molto scorretto; ma anche se la legge
consentisse (noi non ne siamo certi) questo potere al Giudice, molto,
molto raramente questi è ricorso nel passato, a tale prescrizione.
Altro discorso, invece, al di là se ci siano i presupposti di legge per
chiedere la ricusazione, è di natura deontologica e pratica.
Il Giudice- deve essere questo il ragionamento che ha fatto Papa- in
presenza di una richiesta di rinvio a giudizio, o l’accoglie o se non è
convinto della bontà delle tesi che supportano l’Accusa, la respinge
prosciogliendo l’imputato. Il resto è “melina”; è “sofisma”: E il PM non
potendo impugnare l’atto del Giudice, non ha avuto altra scelta di
evidenziare- a chi di dovere- l’inopportunità che quel Giudice torni a
pronunciarsi su un caso già esaminato e per un certo verso già
“giudicato”, in quanto le accuse così formulate (e il PM potrà e
certamente non vorrà cambiarle) non lo hanno convinto. |