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In tema di diffamazione, nel valutare la portata offensiva di
un’espressione verbale, il giudice, nella propria decisione, deve avere
riguardo al contesto nel quale la stessa viene inserita, e se il
ricorso, quindi, a tali frasi particolarmente dure possa o meno essere
funzionale alla eventuale assoluta gravità oggettiva della situazione
rappresentata.
Può, cioè, non costituire diffamazione l’attacco all’avversario politico
con epiteti quali compagno di merende e di brigata.
Lo hanno stabilito i giudici della Suprema Corte, con la sentenza
41551/2009, i quali “sdoganando” tali termini, peraltro divenuti
tristemente famosi per essere legati al noto processo di Pacciani,
affermano che pur risultando, comunque, pesanti possono farsi rientrare
nei limiti del legittimo diritto di critica e di cronaca, ovvero quelli
della verità, continenza e pertinenza.
Il caso
Un uomo (che era stato arrestato anni prima per associazione a
delinquere e corruzione sulla base delle dichiarazioni rese da un
pentito, raccolte ai suoi danni, tra gli altri, anche da un ex
consigliere provinciale), appena scarcerato aveva dato il proprio sfogo
sulla “ingiusta detenzione”, durante il corso di una conferenza stampa,
affermando di essere stato vittima di un complotto indicando, nello
specifico delle sue affermazioni, un suo avversario politico come “colui
che aveva costruito una montagna di accuse che lo avevano portato in
carcere”.
Durante tale conferenza, infatti, aveva definito lo stesso, insieme ad
altri compagno di merende e facente parte di una brigata.
Dopo la querela per diffamazione seguiva una condanna in primo grado ed
una assoluzione in secondo.
La questione si spostava dinanzi alla Suprema Corte, la quale
confermando la decisione dei giudici di secondo grado, stabilisce che
“la circostanza che, durante la conferenza stampa, unitamente alla
esposizione della tesi del complotto [...] avesse aggiunto delle
espressioni pesanti nei confronti dei suoi accusatori ("compagni di
merenda", "brigata") non appare idoneo al superamento del limite della
continenza poichè il diritto di critica presenta una sua necessaria
elasticità e non è necessariamente escluso dall’uso di un epiteto
infamante”.
L’espressione utilizzata, quindi, è stata ritenuta dai giudici
“funzionale ad illustrare la tesi del complotto che presupponeva più
soggetti intenti ad attività illecite contro l’avversario politico”.
Per la Cassazione l’uomo, giustamente, è stato assolto dall’accusa di
diffamazione dal momento che le sue parole erano pertinenti , poiché era
stato appena scarcerato dopo aver subito un periodo di ingiusta
detenzione, trovandosi, pertanto, in uno stato di agitazione che
giustificava quelle espressioni sicuramente pesanti, ma che non
costituivano, comunque, attacchi personali o gratuiti alla sfera morale
dei soggetti.
(Altalex, 24 novembre 2009. Nota di Manuela Rinaldi)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE
Sentenza 18 settembre - 29 ottobre 2009, n. 41551
OSSERVA
Con sentenza in data 21.11.2008 la Corte di Appello di Reggio Calabria
ha accolto la richiesta di revisione presentata il 26.2.2008 da M.G.
relativamente alla sentenza n. 1873/02 in data 12.7.2002 del Tribunale
di Messina, confermata il 19.11.2004 dalla Corte di Appello di Messina,
passata in giudicato il 12.12.2005, e lo ha in conseguenza assolto dal
reato di diffamazione per mezzo della stampa per cui aveva riportato in
precedenza condanna. Il M. era stato ritenuto colpevole, con la sentenza
del 12.7.2002, della offesa alla reputazione di S.B., commessa in ****,
per avere affermato in una conferenza stampa, riportata nell'articolo
pubblicato sul quotidiano Gazzetta del Sud dal titolo " M.: accuse
ordite dall'ulivo", fra le altre cose, che lo S., insieme a C.R. e ad P.
I., aveva ordito una montagna di accuse che aveva portato in carcere il
Presidente della Provincia M.G. e quindi era stato condannato alla pena
di Euro 400,00 di multa, oltre che al risarcimento dei danni subiti
dalla parte civile, da liquidarsi in separata sede.
Secondo la ricostruzione della sentenza in sede di revisione, S.B. aveva
denunciato in data 16.10.1998 M. G., allora Presidente della Provincia -
già sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per i
reati di corruzione e associazione a delinquere per i quali era stato
indagato sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia
P.I., registrate dallo S. - per avere sostenuto in una conferenza
stampa, poi ripresa sulla carta stampata, di essere stato vittima di un
complotto, ordito ai suoi danni dalle sinistre, ed in particolare da
C.R., candidato per la Presidenza della Provincia per l'Ulivo, dallo
stesso S.B., ex consigliere provinciale, e dal collaboratore di
giustizia P.I., i quali avevano costruito una montagna di accuse che lo
avevano portato in carcere.
Il Tribunale di Messina aveva fondato il giudizio di responsabilità del
M. sulla circostanza che le espressione utilizzate dall'imputato avevano
una chiara ed univoca valenza diffamatoria ed erano offensive della
reputazione dello S., in quanto travalicavano i limiti della continenza
e l'imputato non aveva dato prova della verità dei fatti attribuiti al
querelante, per cui non potevano ricondursi ad un legittimo diritto di
critica, costituendo invece l'affermazione di un fatto disdicevole e non
provato e non potevano neppure trovare giustificazione in un intento di
difesa che non poteva spingersi fino all'accusa di altre persone
estranee al processo.
Successivamente il M., con sentenza della Corte di Appello di Catania
11.4.2007, definitiva in data 31.10.2007, in totale riforma della
sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Ragusa in data 22.7.2003,
veniva assolto per insussistenza del fatto dai reati di associazione per
delinquere e corruzione scaturiti dalle dichiarazioni del collaboratore
P., registrate dallo S. e quindi presentava istanza 26.2.2008 di
revisione ai sensi dell'art. 630 c.p.p., lett. a) e lett. c), per
inconciliabilità dei fatti posti a base della sentenza di condanna
oggetto di revisione con quelli stabiliti con la sentenza definitiva di
assoluzione della Corte di Appello di Catania, nonchè per la novità
della prova sopravvenuta, costituita dalla sentenza della Corte di
Appello di Catania, che aveva incidentalmente accertato la verità dei
fatti affermati dal M. nell'intervista.
Alla revisione si opponeva lo S., che si costituiva parte civile anche
nel giudizio di revisione, eccependo la mancanza di nesso causale tra la
sentenza assolutoria, che era relativa soltanto ad alcuni dei delitti
per i quali il M. era stato ripetutamente condannato e la diffamazione
aggravata che restava tale, a prescindere dalla assoluzione, nonchè la
mancanza del requisito della novità della prova in presenza di un
elemento che era già stato esaminato nel processo per la diffamazione e
che non poteva quindi essere oggetto ora di diversa valutazione.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, esclusa la sussistenza di un
conflitto di giudicati, ha accolto la richiesta di revisione sotto il
profilo di cui all'art. 630 c.p.p., lett. c), ritenendo che la prova
nuova - consistente nel giudicato della Corte di Appello di Catania, che
aveva accertato la assoluta inaffidabilità del dichiarante PARRINO il
quale era riuscito ad intrufolarsi negli uffici provinciali spacciandosi
per intermediario e procacciatore di appalti pubblici, ma, deluso nelle
sue aspettative dal M., aveva poi coltivato un piano vendicativo nei
confronti del M., sfociato nella chiamata in correità di quest'ultimo in
relazione a comuni progetti di corrutela, smentiti però dalla mancata
assegnazione di incarichi da parte del M. al P. - fosse idonea ad
inficiare l'accusa posta a fondamento della sentenza di condanna per
diffamazione poichè era rimasto altresì accertato che P., deluso dal M.,
aveva cercato soluzioni di ripiego incontrando gli avversari politici
del M., S. e C. (che avevano registrato segretamente i colloqui
intrattenuti con P.), che gli avevano fatto credere, senza che ciò fosse
vero, di averlo denunciato, al solo fine di intimorirlo e di spingerlo
alla denuncia nei confronti del M.. Da tali elementi la Corte di Appello
di Reggio Calabria ha desunto che il M. non diceva il falso, o comunque
era legittimamente convinto di non dirlo, durante la conferenza stampa,
dal momento che la circostanza che le accuse provenissero dal P. e
fossero state registrate dai suoi avversari politici C. e S., nel corso
di reiterati incontri, potevano indurlo a ritenere che effettivamente
essi fossero partecipi di un complotto ordito ai suoi danni per motivi
di rivalità politica e non poteva neppure ritenersi che i toni usati dal
M. esorbitassero dai limiti della continenza poichè nell'intervista
aveva usato un linguaggio corretto e le sue accuse erano inserite, in
modo pertinente, in un contesto teso a dimostrare la ingiustizia della
sua detenzione carceraria che egli riteneva, a ragione, come emerso
successivamente, conseguenza di accuse false; il che imponeva di
ritenere insussistente, alla luce degli elementi di novità apportati
dalla sentenza della Corte di Appello di Catania, l'elemento oggettivo
del reato di diffamazione aggravata a carico del M..
Contro la sentenza hanno presentato ricorso in data 4 aprile 2009
SPADARO Biagio personalmente ed in data 6 aprile 2009 i suoi difensori
nominati procuratori speciali, questi ultimi anche in ordine alla
statuizioni civili derivanti dalla sentenza impugnata, chiedendo
l'annullamento senza rinvio della detta sentenza e lamentando con due
separati motivi:
- violazione dell'art. 631 c.p.p. e art. 630 c.p.p., lett. c):
erroneamente era stata ritenuta ammissibile la istanza di revisione
basata sulla sentenza della Corte di Appello di Catania, valutata idonea
a contrastare l'accusa, trattandosi al contrario di sentenza irrilevante
ai fini di un proscioglimento del M. per il reato di diffamazione,
poichè, anche se il P. era stato ritenuto in altra sede individuo non
affidabile così da comportare la assoluzione del M. dai reati di
associazione e di corruzione che si fondavano, per gran parte, su quelle
accuse, ciò non era in grado di confutare la condanna del M. per il
reato di diffamazione e non lo sarebbe stata neppure se avesse accertato
la sussistenza di un vero e proprio complotto ai danni del M., poichè
quest'ultimo era stato condannato per avere attribuito allo S. fatti e
qualità disdicevoli (fra l'altro definendo lo S. unitamente ad altri,
nel corso della conferenza stampa, "compagni di merenda", facente parte
di una "brigata", coautore di un "patto leonino" a suo danno) che non
avevano alcun rapporto con la inattendibilità del PARRINO, così
superando il limite della continenza, il cui rispetto era sempre
richiesto affinchè si potesse invocare la scriminante di cui all'art. 51
c.p.;
- inosservanza od erronea applicazione degli artt. 595 e 51 c.p., art.
21 Cost., nonchè manifesta illogicità della motivazione della sentenza:
erroneamente era stata ritenuta sussistente la esimente dell'esercizio
di un diritto lesivo della altrui reputazione in assenza dei presupposti
individuati dalla giurisprudenza consolidata di legittimità ed in
particolare in violazione dei principi della verità della notizia e del
rigoroso controllo della attendibilità della fonte e della continenza,
consistente nella correttezza della esposizione dei fatti in modo che
siano vietate gratuite aggressioni dell'altrui reputazione; la verità
era infatti cosa diversa dalla verosimiglianza dei fatti narrati ed era
quella che risultava al momento in cui la notizia veniva diffusa (quando
cioè il M. non aveva alcuna prova dell'assunto complotto e si trattava
di soggettive supposizioni che andavano a ledere la reputazione dei suoi
avversari politici) e non quella accertata successivamente e nella
specie non accertata neppure successivamente poichè, se P. era
inaffidabile, lo era su tutto e non soltanto quando accusava M.;
il limite della continenza non era stato rispettato poichè le
dichiarazioni rese alla stampa e da questa riportate virgolettate
(compagni di merende ed altro) avevano una univoca valenza diffamatoria
e risultavano eccessive ed aggressive dell'interesse morale della
persona, trascendendo in attacchi personali diretti a colpire su un
piano individuale la sfera morale del soggetto criticato, sfera tutelata
penalmente.
Con comunicazione pervenuta il 14.9.2008 S.B. personalmente ha rilevato
di non avere ricevuto la comunicazione della fissazione dell'odierna
udienza e che per sua volontà i difensori non sarebbero stati presenti
in udienza.
All'odierna udienza si è presentato il solo Procuratore Generale presso
questa Corte che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il rilievo in ordine alla mancata notificazione della fissazione
dell'odierna udienza allo S. personalmente è inconferente poichè, a
norma del combinato disposto di cui all'art. 610 c.p., comma 5 e art.
613 c.p.p., commi 2 e 4, che riguardano specificamente il giudizio di
Cassazione, la parte personalmente ha diritto all'avviso solo se non
assistita dal difensore di fiducia mentre nella specie la parte -
comunque a conoscenza della precisa data dell'udienza indicata nella
nota fatta pervenire dalla stessa in data 14.9.2009 - era rappresentata
ed assistita da ben due difensori, Avvocato Salvatore Grande e Avvocato
Gaetano Sano, entrambi del foro di Siracusa, nominati suoi difensori e
procuratori speciali con mandato professionale e procura speciale in
calce al ricorso depositato il 6 aprile 2009, che hanno ricevuto la
notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza.
Il ricorso, sottoscritto dai difensori dello S. e depositato il 6 aprile
2006, al contrario di quello inizialmente presentato dalla parte
personalmente, è ammissibile poichè contiene il riferimento agli effetti
civili che vuole conseguire e proviene da avvocati iscritti all'albo
speciale presso la Corte di Cassazione (v. Cass. n. 25525 del 2008, rv.
240646; Cass. n. 5070 del 2006 rv. 233273).
Lo stesso è peraltro infondato e deve essere come tale rigettato.
La verità dei fatti affermati dal M. nell'intervista con riguardo alla
tesi del complotto ordito ai suoi danni dai suoi avversari politici, fra
cui S., è stata ritenuta accertata dalla sentenza impugnata, con
giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, sulla base del
giudicato penale della Corte di Appello di Catania dell'11.4.2007 che
aveva assolto S. per totale insussistenza del fatto dai reati di
associazione per delinquere e corruzione scaturiti dalle dichiarazioni
del collaboratore P., che erano state registrate dallo S. al fine di
costituire la prova a carico del suo antagonista M. il quale era stato
sottoposto a misura cautelare in base a quelle registrazioni.
Si trattava di una prova sicuramente nuova in quanto integrata dai nuovi
accertamenti svolti nel processo per associazione per delinquere e
corruzione a carico dello S., che avevano portato alla sua assoluzione
definitiva, non solo in termini di nuove valutazione, ma anche di nuovi
fatti quali l'accertamento del piano vendicativo nei confronti del M.
ordito dal P. ed agevolato dagli avversari politici del M. ( S. e C.)
che avevano fatto credere a P., senza che ciò fosse vero, di averlo
denunciato al solo fine di spingerlo alla denuncia contro il M..
La circostanza che, durante la conferenza stampa, unitamente alla
esposizione della tesi del complotto (chiaramente emersa una volta che
il M. era stato scarcerato, anche se accertata con sentenza definitiva
anni dopo e di cui il M. poteva quindi parlare in quel momento in
termini di certezza soggettiva, poi però diventata oggettiva e quindi
"vera" in sede di accertamento giudiziale definitivo), il M. avesse
aggiunto delle espressioni "pesanti" nei confronti de suoi accusatori
(quali "compagni di merenda", "brigata" ecc.) non appare idoneo al
superamento del limite della "continenza" (costituente, unitamente ai
principi della pertinenza e della verità, le condizioni per l'esercizio
legittimo dei diritti di critica e di cronaca) poichè il diritto di
critica presenta una sua necessaria elasticità e non è necessariamente
escluso dall'uso di un epiteto infamante, dovendo la valutazione del
giudice di merito soppesare se il ricorso ad aggettivi o frasi
particolarmente aspri sia o meno funzionale alla eventuale assoluta
gravità oggettiva della situazione rappresentata (v, Cass. sez. 5 n.
11950 del 2005, rv. 231711); come nel caso in esame in cui non appare
manifestamente illogica la valutazione del giudice di merito in ordine
alla pertinenza delle espressioni adottate nel momento in cui il M. era
stato appena scarcerato dopo avere subito un periodo di ingiusta
detenzione e si trovava quindi in uno stato di agitazione che
giustificava quelle espressioni sicuramente "pesanti", ma che non
costituivano attacchi personali o gratuiti alla sfera morale dei
soggetti, svincolati dalla situazione rappresentata, in quanto invece
specificamente funzionali ad illustrare la tesi del complotto che
presupponeva più soggetti (compagni o brigata) intenti ad attività
illecite contro l'avversario politico.
Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
LA CORTE SEZIONE PRIMA PENALE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2009. |