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Il diritto di critica
giudiziaria è più limitato rispetto al diritto di critica politica o
sindacale, stante la diversità dei contesti e l'interesse a ridurre il
tasso di conflittualità processuale.
Il caso concreto affrontato dalla pronuncia in commento vede gli
imputati, entrambi avvocati, tratti a giudizio per rispondere del
delitto di diffamazione realizzato mediante l’invio di un esposto al
vicepresidente del CSM, al Ministro della Giustizia ed al presidente del
Tribunale, col quale definivano «odiosi e disumani» i provvedimenti
adottati da un magistrato nei confronti di un loro assistito.
Quest’ultimo, in stato di custodia domiciliare, aveva chiesto di
presenziare alla veglia funebre del genitore e di partecipare ai
funerali dello stesso; il magistrato aveva autorizzato la partecipazione
del ristretto alle esequie, negando invece (per di più senza motivare)
l’autorizzazione per la veglia funebre.
Entrambi gli imputati venivano assolti in appello, avendo il giudice
ravvisando gli estremi dell’eccesso colposo nell’esercizio del diritto
di critica, stante il superamento del limite della continenza per
l’imprudenza dovuta allo stato emotivo.
Gli imputati ricorrevano allora in cassazione, insistendo per una
pronuncia ampiamente liberatoria, in virtù dell’applicazione della
scriminante dell’esercizio di un diritto di cui all’art. 51 c.p.,
assumendo che le censure erano formalmente corrette ed indirizzate, in
ogni caso, al provvedimento e non al magistrato che lo aveva redatto.
L’esposto, a detta degli imputati, lungi dal mirare al dileggio del
magistrato, era volto a sollecitare l’intervento delle autorità preposte
alla funzione disciplinare, nel legittimo esercizio del diritto di
reagire ad un provvedimento che essi ritenevano iniquo, anche ai sensi
di quanto previsto dall’art. 7 del codice deontologico degli avvocati.
La Corte di Cassazione, pur non mettendo in discussione il fatto che
anche i provvedimenti giudiziari possano essere oggetto di critica,
anche aspra, in ragione della opinabilità degli argomenti che li
sorreggono, non ha però ritenuto ammissibile che le critiche medesime
possano assumere modalità «virulente», concretanti il dileggio di colui
che tali provvedimenti ha redatto.
Il diritto di critica – continuano i giudici – non deve farsi «strumento
di livore», né può tradursi in «censura rancorosa», dovendo viceversa
«costituire espressione di meditato pensiero, che ne filtri le istintive
e facili asperità».
In concreto l’attributo di «odioso, disumano, sconcertante, gravemente e
gratuitamente contrario al senso di umanità» qualifica irreversibilmente
in maniera assai negativa il magistrato, additato come persona priva di
ogni sensibilità, crudele e indifferente alle più tristi evenienze della
vita, anche nell’esercizio della delicata professione.
Del tutto privo di rilevanza il “distinguo” effettuato dalla difesa tra
il provvedimento criticato ed il magistrato che lo ha emanato, laddove
l’uno è indeclinabile manifestazione dell’altro.
Parimenti da respingere l’estensione dei criteri di operatività
enucleati dalla giurisprudenza in tema di critica politica e sindacale,
all’ambito della critica giudiziaria, considerata la diversità dei
contesti. La critica giudiziaria invero conosce limiti più stringenti
considerato il fatto che una diversa interpretazione più “lassista”
gioverebbe solo ad elevare il tasso di conflittualità nella dialettica
processuale, con esiti perniciosi per la serenità dei soggetti implicati
e la definizione dei procedimenti trattati.
I giudici hanno poi ritenuto irrilevante il richiamo all’art. 7 del
codice deontologico evocato dalla difesa: esso pur sottolineando la
doverosità della tutela, energica e rigorosa, dei diritti della persona
patrocinata, non vale a fondare, in tema di reati contro l’onore della
persona, né un’ulteriore causa di giustificazione, né una ragione di
deroga ai limiti fissati dalla giurisprudenza in tema di diritto di
critica.
Nemmeno appare possibile invocare nel caso di specie la speciale causa
di non punibilità di cui all’art. 598 c.p., poiché le espressioni
offensive sono contenute in un esposto mirante all’instaurazione di un
procedimento disciplinare a carico di un magistrato, nell’ambito del
quale gli esponenti non possono essere considerati “parti”.
(Cassazione penale Sentenza, Sez. V, 20/01/2009, n. 2066) |