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Cassazione civile
28.05.2008. Revocazione della donazione per ingratitudine
Se la moglie tradisce il marito con uno più giovane nello stesso letto,
è possibile applicare la revocazione della donazione per ingratitudine.
Costituisce ingiuria grave, presupposto della revocazione - non tanto il
fatto che la ricorrente, la quale all'età di trentasei anni, già madre
di tre figli, aveva intessuto una relazione con un ventritreenne,
protrattasi clandestinamente per vari anni e sfociata nell'abbandono
della famiglia per convivere con il nuovo compagno, quanto
l'atteggiamento complessivamente adottato, menzognero e irriguardoso
verso il marito, all'insaputa del quale la ricorrente si univa con
l'amante nell'abitazione coniugale.
Cass. civ., Sez. II, 28 maggio 2008, n. 14093
DONAZIONE
Il comportamento menzognero e irriguardoso verso il coniuge con cui,
all'insaputa di questo, l'altro consorte si unisca con il proprio amante
all'interno dell'abitazione coniugale costituisce quell'offesa, in grado
di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, tale da
configurare l'ingiuria grave richiesta dall'art . 801 cod. civ. quale
presupposto della revocazione per ingratitudine delle donazioni, in
quanto un tale atteggiamento rivela un sentimento di tale avversione e
ingratitudine verso colui che ha beneficato l'agente, da ripugnare la
coscienza comune. |
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