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Com’è noto, i Borrelli, Mastronardi ed altri amministratori della
Comunità hanno prodotto contro la mia persona denunce e querele per
ipotesi di usurpazione di funzioni, diffamazione a mezzo stampa,
ingiuria e diffamazione, che mi hanno visto, completamente scagionato,
per aver agito sempre nel rispetto del principio della continenza e del
legittimo diritto di critica, nell’ambito delle funzioni e prerogative
di Consigliere comunale e Consigliere della Comunità Montana “Alto
Molise”.
Il fatto:
Il mio avvocato, ai sensi dell’art.391 quater c.p.p. (indagini difensive
in procedimenti connessi), si è fatto carico di richiedere al Comune di
Agnone, atti e documentazione inerenti gli incarichi professionali di
geologo affidati al dott. Errico Borrelli, già Presidente e Commissario
della Comunità Montana “Alto Molise” e Sindaco di Belmonte del Sannio.
Il Comune di Agnone, nella persona del Segretario Generale p.t.
legittimamente, ha rilasciato al mio Avvocato gli atti richiesti.
Il Borrelli, ha avuto l’ardire (anche in questa circostanza) di sporgere
denuncia-querela
“ai danni del sig. Albino Iacovone e di quanti altri hanno con lui
concorso, anche in sua vece ed interesse, nonché di chi ha contribuito
al rilascio degli atti in suo favore con abuso dei suoi poteri ed in
violazione dei suoi doveri (ndr. nell’ esposizione dei fatti il
Borrelli fa espresso riferimento al Segretario generale del Comune di
Agnone Avv. Maria Teresa Miraldi), affinchè siano puniti per tutti i
reati ravvisabili nei fatti innanzi esposti, sia essi procedibili
d’ufficio che a querela di parte”
Il motivo principale della querela:
- Per Albino Iacovone “con la chiara finalità di scavare nella mia
vita professionale e privata, in violazione di ogni norma sulla
riservatezza dei dati personali, al chiaro fine di arrecarmi pregiudizio
con l’indebito utilizzo della privata documentazione che potrebbe essere
ulteriormente divulgata ed utilizzata”
- Per il Segretario Generale Avv. Miraldi “non aveva alcun diritto di
rilasciare le copie degli atti ….in dispregio del diritto alla mia
riservatezza e con abuso dei suoi poteri…”.
L’ardire di Borrelli supera veramente ogni limite di ragionevolezza
laddove considera, una normale richiesta di atti pubblici, un qualcosa
di riservato e personale.
In poco parole per il Borrelli esercitare incarichi professionali
pubblici è qualcosa di privato e riservato!
Tali convinzioni sono ancora più suggestive ed esilaranti perché
provenienti da una persona che ha esercitato ed esercita funzioni
pubbliche.
Orbene, il Tribunale di Isernia, nel proc. n.770/2010 PM mod.21, ha così
deciso:
- querela, per ipotesi di violazione dell’ art.167 d. lgs n.196/03
(codice della privacy):
a) richiesta archiviazione PM dr. Federico Scioli del 19/04/2010
(clicca e leggi)
“Non sono ipotizzabili, neanche astrattamente, fatti penalmente
rilevanti.
Dalla documentazione prodotta dallo stesso denunciante si evince
chiaramente che i documenti rilasciati all’indagato non contengono
affatto dati sensibili, secondo la definizione contenuta nell’art.4,
lett. D), d. lgs. 196/2003.
Si tratta infatti di documentazione concernente l’attività organizzativa
ed il funzionamento di un ente pubblico, quale il comune di Agnone.
Non può ipotizzarsi pertanto il reato di cui all’ art.167 d.lgs 196/03”
b) - decreto di archiviazione GIP dr. Luigi Cuomo del 15 marzo 2011
(clicca e leggi)
“la notizia di reato è infondata e gli elementi acquisiti non sono
idonei a sostenere l’ accusa in giudizio.
La documentazione in contestazione non contiene dati sensibili”
Ai lettori il giudizio. |