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Con
sentenza n. 95 del 3 marzo 2011
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il TAR Molise ha definitivamente annullato, su ricorso di numerose
associazioni culturali molisane, tutte difese dagli avvocati Pino Ruta e
Margherita Zezza, gli atti con i quali il Presidente della Giunta
Regionale, Michele Iorio, ha individuato l’IMAM di Larino quale soggetto
attuatore del PAI “Arte e Cultura”, progetto nell’ambito del quale sono
stati previsti interventi economici nel settore della cultura per circa
6 milioni di Euro. Le associazioni culturali hanno contestato la
legittimità della scelta dell’IMAM perché effettuata senza il necessario
preventivo esperimento di una procedura di evidenza pubblica per
selezionare l’operatore culturale che, tra i tanti presenti nella
Regione Molise ed iscritti all’albo delle Associazioni Culturali
Molisane, potesse garantire le migliori prospettive di riuscita
dell’iniziativa. Il TAR Molise ha condiviso i motivi di ricorso e
rilevato che effettivamente la Regione e, per essa, il Presidente, nel
conferire all’IMAM compiti, nell’ambito di procedure di diritto
pubblico, relativi ad erogazioni di sovvenzioni pubbliche, non abbia
minimamente chiarito i limiti entro i quali si sarebbe dovuta svolgere
l’azione di supporto tecnico dell’IMAM né tantomeno ha motivato in
ordine alle ragioni per le quali è stata scelta proprio l’associazione
IMAM per l’attribuzione di un ruolo così centrale nel procedimento di
redazione e presentazione del PAI “Molise arte e cultura” in assenza
della benché minima procedura selettiva di evidenza pubblica.
Altrettanto “oscure” appaiono, nei provvediti annullati dal Giudice e
secondo le considerazioni da questi articolate in sentenza, le ragioni
per le quali sia stato scelto come coordinatore del PAI il Dott. Di
Florio, ancora una volta senza alcuna motivazione sia rispetto alla
decisione di avvalersi della consulenza (e non solo della partecipazione
procedimentale) di tale specifico soggetto sia delle ragioni della
scelta di questi, piuttosto che di altri. Dunque, secondo il Giudice,
nella scelta dell’IMAM così come nella scelta del coordinatore, la
Regione Molise baipassando le obbligatorie procedure di evidenza
pubblica ha violato tutti i più comuni principi di imparzialità,
trasparenza e buon andamento che devono regolare l’attività della
pubblica amministrazione e che assurgono a rango di principi
costituzionali sanciti dall’art. 97. Altro aspetto che lo stesso Giudice
definisce “di rilievo” è l’acclarata violazione, da parte della Regione,
delle norme che impongono alle pubbliche amministrazioni, laddove
decidano di elargire pubbliche sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari o comunque vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati, di predeterminare e pubblicare i
criteri e modalità cui ci si dovrà inderogabilmente attenere nella
predetta elargizione, essendo illegittima ogni forma di delega ai
privati, tanto più se potenziali destinatari di tali vantaggi, in ordine
alla scelta dei criteri e delle procedure per l’assegnazione di tali
benefici. Tanto ha fatto il Presidente della Regione nell’assegnare
all’IMAM ogni più ampio compito connesso alla progettazione,
all’attuazione ed alla gestione del PAI Molise Arte Cultura. Sintomatica
della gravità delle violazioni di legge riscontrate è probabilmente
anche la severa condanna alle spese comminata dal Giudice a carico della
Regione Molise, spese il cui ammontare non sembra non potersi ricondurre
ad un comportamento della Regione posto in essere in aperta violazione
di tutti i ricordati principi generali dell’azione amministrativa. |