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La Cassazione offre una puntuale ricostruzione dei limiti entro cui può
essere utilizzata “probatoriamente” la denuncia anonima.
La Corte esclude in linea di principio tale possibile utilizzo, onde in
base ad un “anonimo” non possono essere compiuti atti di investigazione,
quali ad esempio le intercettazioni telefoniche, che presuppongono
l’esistenza di indizi di reato, non desumibili dall’anonimo proprio
perché processualmente inutilizzabile.
Ovviamente, analoghe considerazioni valgono, estendendo l’ambito di
operatività dell’affermazione resa dal giudice di legittimità, per le
perquisizioni e i sequestri: atti che, pure, presuppongono il fumus di
un reato riscontrato da elementi probatoriamente spendibili in sede
processuale.
La conclusione è perfettamente in linea con il disposto normativo, dal
quale è desumibile l’inutilizzabilità “processuale” della denuncia
anonima e l’iscrizione della medesima in un apposito registro, per
essere poi avviata alla distruzione decorsi cinque anni (cfr. gli
articoli 240 e 333, comma 3, c.p.p.; 108 disp. att. c.p.p.; 5 disp. reg.
c.p.p.). In un solo caso, in vero, la denuncia anonima ha una qualche
valenza processuale: in relazione a quanto disposto dall'articolo 240
c.p.p., con riferimento alla natura di corpo di reato eventualmente
riconoscibile al documento anonimo ovvero alla provenienza del medesimo
dall'imputato.
Pur se questa è la limitata valenza dell’anonimo, ciò non toglie,
peraltro, ed in questo senso si esprime la Cassazione, che le notizie
contenute nella denuncia anonima possono, anzi devono per effetto del
principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, costituire spunti per
una investigazione di iniziativa del pubblico ministero o della polizia
giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se
dall’anonimo possano ricavarsi gli estremi utili di una valida notitia
criminis (in questo senso, del resto, v. già Sezioni unite, 29 maggio
2008, Ivanov; Sezione VI, 21 settembre 2006, Macrì; Sezione IV, 17
maggio 2005, Cicerone).
In altri termini: il documento anonimo non costituisce elemento di
prova, e neppure integra una notitia criminis, e pertanto del suo
contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale.
Peraltro, l’anonimo può essere utilizzato quale corpo di reato rispetto
all’ipotizzabile reato di calunnia [a carico delle persone in ipotesi
ingiustamente accusate dall’autore dell’anonimo della commissione di un
reato] ovvero può servire per stimolare le autonome attività di
investigazione della polizia giudiziaria atte ad individuare una notitia
criminis [in tal senso, il pubblico ministero può inviarlo alla polizia
giudiziaria proprio per verificare se dall'anonimo possono ricavarsi gli
estremi utili per l'individuazione di una notizia di reato, rispetto
alla quale l’anonimo rappresenterebbe solo l’occasione dell’intervento e
del conseguente approfondimento].
Da queste premesse, nella specie, la Corte ha ritenuto corretto che il
pubblico ministero, ricevuto un anonimo, aveva operato una iscrizione
nel registro delle notizie di reato a carico di ignoti per il reato di
calunnia [evidentemente l’anonimo rilevava come “corpo di reato”
rispetto a tale reato], avviando le investigazioni utili sia ad
individuarne l’autore, sia a chiarire i fatti di cui lo scritto anonimo
parlava; onde, all’esito delle indagini delegate alla polizia
giudiziaria, che non avevano consentito l’individuazione dell’ autore
dell’ anonimo, ma avevano portato ad ipotizzare, nei fatti da questi
rappresentati, la commissione di gravi reati contro la pubblica
amministrazione in relazione ad una gara di appalto, legittimamente il
pubblico ministero aveva attivato delle intercettazioni telefoniche in
relazione a due ipotesi di reato alternative, di cui sussistevano gravi
indizi: ovvero la calunnia contenuta nell’anonimo oppure i gravi reati
contro la pubblica amministrazione emergenti dalle indagini della
polizia giudiziaria.
(Cassazione penale Sentenza, Sez. V, 30/01/2009, n. 4329) |