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La denuncia anonima non può essere utilizzata per compiere intercettazioni telefoniche

15-04-2010

La Cassazione offre una puntuale ricostruzione dei limiti entro cui può essere utilizzata “probatoriamente” la denuncia anonima.
La Corte esclude in linea di principio tale possibile utilizzo, onde in base ad un “anonimo” non possono essere compiuti atti di investigazione, quali ad esempio le intercettazioni telefoniche, che presuppongono l’esistenza di indizi di reato, non desumibili dall’anonimo proprio perché processualmente inutilizzabile.
Ovviamente, analoghe considerazioni valgono, estendendo l’ambito di operatività dell’affermazione resa dal giudice di legittimità, per le perquisizioni e i sequestri: atti che, pure, presuppongono il fumus di un reato riscontrato da elementi probatoriamente spendibili in sede processuale.
La conclusione è perfettamente in linea con il disposto normativo, dal quale è desumibile l’inutilizzabilità “processuale” della denuncia anonima e l’iscrizione della medesima in un apposito registro, per essere poi avviata alla distruzione decorsi cinque anni (cfr. gli articoli 240 e 333, comma 3, c.p.p.; 108 disp. att. c.p.p.; 5 disp. reg. c.p.p.). In un solo caso, in vero, la denuncia anonima ha una qualche valenza processuale: in relazione a quanto disposto dall'articolo 240 c.p.p., con riferimento alla natura di corpo di reato eventualmente riconoscibile al documento anonimo ovvero alla provenienza del medesimo dall'imputato.
Pur se questa è la limitata valenza dell’anonimo, ciò non toglie, peraltro, ed in questo senso si esprime la Cassazione, che le notizie contenute nella denuncia anonima possono, anzi devono per effetto del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, costituire spunti per una investigazione di iniziativa del pubblico ministero o della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall’anonimo possano ricavarsi gli estremi utili di una valida notitia criminis (in questo senso, del resto, v. già Sezioni unite, 29 maggio 2008, Ivanov; Sezione VI, 21 settembre 2006, Macrì; Sezione IV, 17 maggio 2005, Cicerone).
In altri termini: il documento anonimo non costituisce elemento di prova, e neppure integra una notitia criminis, e pertanto del suo contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale.
Peraltro, l’anonimo può essere utilizzato quale corpo di reato rispetto all’ipotizzabile reato di calunnia [a carico delle persone in ipotesi ingiustamente accusate dall’autore dell’anonimo della commissione di un reato] ovvero può servire per stimolare le autonome attività di investigazione della polizia giudiziaria atte ad individuare una notitia criminis [in tal senso, il pubblico ministero può inviarlo alla polizia giudiziaria proprio per verificare se dall'anonimo possono ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione di una notizia di reato, rispetto alla quale l’anonimo rappresenterebbe solo l’occasione dell’intervento e del conseguente approfondimento].
Da queste premesse, nella specie, la Corte ha ritenuto corretto che il pubblico ministero, ricevuto un anonimo, aveva operato una iscrizione nel registro delle notizie di reato a carico di ignoti per il reato di calunnia [evidentemente l’anonimo rilevava come “corpo di reato” rispetto a tale reato], avviando le investigazioni utili sia ad individuarne l’autore, sia a chiarire i fatti di cui lo scritto anonimo parlava; onde, all’esito delle indagini delegate alla polizia giudiziaria, che non avevano consentito l’individuazione dell’ autore dell’ anonimo, ma avevano portato ad ipotizzare, nei fatti da questi rappresentati, la commissione di gravi reati contro la pubblica amministrazione in relazione ad una gara di appalto, legittimamente il pubblico ministero aveva attivato delle intercettazioni telefoniche in relazione a due ipotesi di reato alternative, di cui sussistevano gravi indizi: ovvero la calunnia contenuta nell’anonimo oppure i gravi reati contro la pubblica amministrazione emergenti dalle indagini della polizia giudiziaria.
(Cassazione penale Sentenza, Sez. V, 30/01/2009, n. 4329)

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

dal 31 maggio 2008

 
 

 

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