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Legge elettorale: la proposta di Bonomolo

17-09-2008

Il confronto avviato ben sette anni fa nel Consiglio Regionale del Molise riguardante la riforma dello Statuto Regionale e di una nuova legge elettorale risulta bloccato, rischiando di divenire materia di sterile dibattito anche nella prossima legislatura.
Sulle riforme, è chiaro, la tradizione democratica di questo Paese impedisce colpi di mano o maggioranze risicate. E’ opportuno, perciò, sveltire le procedure che consentano al Molise di mettersi al pari delle altre regioni che, già da tempo, hanno opportunamente legiferato in conformità con la riforma del Titolo II della Costituzione.
La proposta di legge in oggetto interviene in questo senso, stabilendo particolari novità, riguardanti l’elezione/designazione del Presidente della Giunta Regionale, oltre alla soppressione del listino maggioritario e l’impossibilità di ricorrere ad assessori esterni.
In particolare l’articolo 5 stabilisce che il sistema di elezione dovrà prevedere la possibilità di indicare, da parte di ciascun elettore, oltre alla lista, il cognome del Presidente della Giunta che potrà essere attinto dall’elenco di tutti i candidati a Consiglieri regionali di entrambe le circoscrizioni. Ciò garantirebbe che l’elezione/designazione del Presidente non venga determinata dai partiti maggiori come oggi accade (anche in caso di primarie) ma dal mandato popolare che, esprimendo direttamente una libera preferenza, interrompe di fatto il rapporto eletto/partito, restituendo senso, invece, al rapporto diretto tra elettori ed eletti, consentendo di garantire la democraticità e la trasparenza della sua nomina, mettendo da parte le mediazioni politiche.
Ma la proposta di legge, oltre a stabilire le modalità di elezione del Consiglio Regionale del Molise e del Presidente della Giunta Regionale, interviene sui casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza del Consigliere Regionale. Il novellato art.122 della Costituzione, infatti, stabilisce che “Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi”.
Con la legge 2 luglio 2004, n.165 recante “Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione” sono stati stabiliti i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.
Nel rispetto dei citati principi fondamentali, il progetto di legge ha individuato i casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza per i Consiglieri della Regione Molise.



Proposta di legge
“Legge Elettorale della Regione Molise ai sensi dell’art. 122 della Costituzione Italiana e disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale”


Articolo 1
( Numero dei consiglieri regionali)
1. Il Consiglio regionale del Molise è composto da 30 membri, di cui 20 per la circoscrizione di Campobasso e 10 per la circoscrizione di Isernia.

Articolo 2
(Attribuzione dei seggi)
1. L’attribuzione dei seggi viene applicata secondo la normativa vigente.
2. Al partito o alla coalizione dei partiti che ottengono la maggioranza relativa dei voti spettano il Presidente della Giunta regionale e un numero pari a 17 Consiglieri regionali.
3. I restanti 12 saranno attribuiti ai rimanenti partiti o alle coalizioni su base proporzionale applicando la normativa regionale esistente ed in vigore.

Articolo 3
(Sistema maggioritario)
1. E’ soppresso il listino maggioritario.

Articolo 4
(Elezione del Presidente del Consiglio)
1. Nella prima seduta del Consiglio regionale sarà eletto il Presidente del Consiglio, a maggioranza qualificata.

Articolo 5
(Indicazione/elezione del Presidente della Giunta regionale)
1. Il sistema di elezione dovrà prevedere, all’interno della scheda elettorale, la possibilità di indicare, da parte di ciascun elettore, oltre alla lista, il cognome del Presidente della Giunta.
2. Il nominativo del Presidente della Giunta deve essere attinto dall’elenco di tutti i candidati a Consiglieri regionali di entrambe le circoscrizioni.

Articolo 6
(Proclamazione del Presidente della Giunta)
1. Nella prima seduta del Consiglio Regionale si prende atto della proclamazione del Presidente della Giunta da parte del Tribunale riferita al candidato della lista vincente (o coalizione) che ha riportato il maggior numero di preferenze.

Articolo 7
(Ufficializzazione Giunta regionale)
1. Nella seduta successiva, da tenersi entro 10 giorni dalla prima seduta, il Presidente provvede all’ufficializzazione dei componenti la Giunta regionale, così come individuati dal Presidente stesso che dovrà tener conto delle rappresentanze politico-partitiche elette in seno alla sua maggioranza.

Articolo 8
(Assessori esterni)
1. Non possono essere nominati assessori esterni.

Articolo 9
(Sfiducia)
1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente così come previsto dal comma 2 dell’art. 126 della Costituzione.
2. La mozione può essere rivolta anche ai singoli componenti la Giunta regionale che dovranno essere sostituiti da Consiglieri appartenenti alla maggioranza.
3. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
4. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Articolo 10
(Elettorato attivo e passivo)
1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato dal Decreto del Presidente della Repubblica, 20 Marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione.
2. Sono eleggibili a Presidente della Giunta ed a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione.

Articolo 11
(Cause di ineleggibilità)
1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o una Giunta regionale ed ad una delle Camere del Parlamento, ad altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento Europeo.
2. Non sono eleggibili a Presidente della Giunta ed a Consigliere regionale:
a) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;
b) i giudici ordinari della Corte Costituzionale ed i membri del Consiglio Superiore della Magistratura;
c) il capo ed i vice-capi della Polizia, nonché gli Ispettori generali di Pubblica Sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell’interno;
d) i Prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;
e) i magistrati ordinari, i magistrati amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nella Regione;
f) gli ufficiali delle forze armate, che esercitano le funzioni nel territorio della Regione;
g) i vice Prefetti ed i funzionari della pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
h) i segretari generali ed i direttori generali delle amministrazioni provinciali comprese nella Regione, i segretari generali, i direttori generali ed i segretari dei Comuni compresi nella Regione;
i) gli amministratori ed i dirigenti con funzioni di rappresentanza di ente o di azienda dipendente dalla Regione, nonché i Presidenti ed i consiglieri di amministrazione degli Enti d’ambito e della relative società di gestione;
j) il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria Regione Molise di cui alla Legge Regionale n. 9/2005;
k) il Difensore civico della Regione Molise.
l) I sindaci e gli assessori comunali, nonché i presidenti e gli assessori delle Province
m) i dirigenti e i dipendenti della Regione Molise, anche con contratto di collaborazione continuativa.
3. Non può essere immediatamente rieleggibile allo scadere del secondo mandato consecutivo il Presidente della Giunta Regionale eletto a suffragio universale e diretto.
4. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma 2, previste dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), m) non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l’ufficio ricoperto, sono cessati per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, ferma restando, in tale ultima ipotesi, la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato.
5. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma 2, previste dalle lettere j), l), devono cessare dal loro incarico 180 giorni prima della data di scadenza del periodo di durata del Consiglio Regionale.
6. La Regione, gli Enti e le Aziende dipendenti adottano i provvedimenti di cui ai commi precedenti, entro sei giorni dalla richiesta. Ove non provvedano, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal sesto giorno successivo alla presentazione. L’aspettativa è concessa per tutta la durata del mandato e senza assegni. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
7. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità di cui al comma precedente non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l’ufficio ricoperto sono cessati, nelle forme prescritte, entro sette giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento e sempre che questa sia anteriore al termine di cui ai commi precedenti.
8. La domanda di dimissioni o aspettativa non ha effetto se non è accompagnata dalla cessazione delle funzioni con l’effettiva astensione da ogni atto inerente l’ufficio rivestito.
9. Spetta al Consiglio Regionale del Molise la competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto, fatta salva la competenza dell’Autorità Giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L’esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva degli stessi ricorsi.
10. L’esercizio delle funzioni del Presidente della Giunta Regionale dopo il secondo grado di giudizio è limitato ai soli atti di ordinaria amministrazione. La competenza a deliberare sugli atti urgenti ed improcrastinabili viene demandata al Consiglio Regionale del Molise.
11. Nel caso di candidatura e di elezione di un Consigliere regionale a Deputato, Senatore della Repubblica Italiana Parlamentare Europeo, all’atto della proclamazione degli eletti, viene a cessare, automaticamente, l’indennità di Consigliere regionale.

Articolo 12
(Cause di incompatibilità)
1. Non possono ricoprire la carica di Presidente o di componente della Giunta regionale, nonché di consigliere regionale:
a) l’amministratore o il dirigente con poteri di rappresentanza di ente o società che ricevano dalla Regione, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
b) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente o società da essa dipendenti, è stato dichiarato responsabile verso l’ente o la società, con sentenza passata in giudicato, e che non ha ancora estinto il debito;
c) colui che sia parte attiva in una lite pendente con la Regione;
d) i titolari, gli amministratori e i dirigenti di imprese e società private sovvenzionate dalla Regione in modo continuativo e con garanzia di assegnazioni o di interessi, nel caso in cui questi sussidi non sono concessi in forza di una legge generale della Regione;
e) i titolari e gli amministratori di imprese private vincolate con la Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importano l’obbligo di adempimenti specifici, l’osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l’autorizzazione è sottoposta;
2. La carica di componente della Giunta regionale è altresì incompatibile con le cariche, gli uffici e le situazioni considerate dall’art.11 quali ragioni di ineleggibilità a Presidente della Giunta e a consigliere regionale.
3. Non possono far parte della Giunta regionale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente e dei componenti della Giunta regionale; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Regione.

Articolo 13
(Cause di decadenza)
1. La competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità, previste dall’articolo 11, comma 2, dei propri componenti e del Presidente della Giunta è attribuita al Consiglio Regionale, fatta salva la competenza dell’Autorità Giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L’esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito sino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi.
2. Comportano altresì decadenza dalle cariche di Presidente della Giunta e di Consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste dall’articolo 11, allorché sopravvengano alle elezioni, sempre che l’ufficio, la carica, l’impiego e la funzione siano stati accettati.
3. Le cause di incompatibilità previste dall’articolo 12, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano decadenza dalle cariche di Presidente e di componente della Giunta, nonché di Consigliere regionale, se l’interessato non esercita l’opzione prevista dai commi precedentemente menzionati.
4. Quando per un Consigliere regionale sussista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio provvede alla contestazione; il Consigliere ha dieci giorni di tempo per rispondere. Nei dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al Consigliere di optare, entro cinque giorni, tra il mandato consiliare e la carica ricoperta. Qualora il Consigliere non vi provveda, il Consiglio lo dichiara decaduto con deliberazione notificata all’interessato entro cinque giorni.
5. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d’ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della Regione.

Articolo 14
(Rimozione delle cause)
1. Non sussistono le cause di incompatibilità di cui all’art.12, comma primo, se rimosse entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 15
(Norma transitoria)
1. Fino all’insediamento del nuovo Consiglio Regionale, il Consigliere, eletto in prima istanza nel Partito o nella coalizione di minoranza, può ricoprire la carica di assessore solo dopo le dimissioni e la conseguente immediata decadenza da Consigliere regionale.
2. Tale incompatibilità non sussiste se rimossa entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 16
(Abrogazioni)
1. Eventuali norme regionali di riferimento in contrasto con la presente legge si intendono abrogate.

Articolo 17
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

dal 31 maggio 2008

 
 

 

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