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Il confronto avviato ben sette anni fa nel
Consiglio Regionale del Molise riguardante la riforma dello Statuto
Regionale e di una nuova legge elettorale risulta bloccato, rischiando
di divenire materia di sterile dibattito anche nella prossima
legislatura.
Sulle riforme, è chiaro, la tradizione democratica di questo Paese
impedisce colpi di mano o maggioranze risicate. E’ opportuno, perciò,
sveltire le procedure che consentano al Molise di mettersi al pari delle
altre regioni che, già da tempo, hanno opportunamente legiferato in
conformità con la riforma del Titolo II della Costituzione.
La proposta di legge in oggetto interviene in questo senso, stabilendo
particolari novità, riguardanti l’elezione/designazione del Presidente
della Giunta Regionale, oltre alla soppressione del listino
maggioritario e l’impossibilità di ricorrere ad assessori esterni.
In particolare l’articolo 5 stabilisce che il sistema di elezione dovrà
prevedere la possibilità di indicare, da parte di ciascun elettore,
oltre alla lista, il cognome del Presidente della Giunta che potrà
essere attinto dall’elenco di tutti i candidati a Consiglieri regionali
di entrambe le circoscrizioni. Ciò garantirebbe che
l’elezione/designazione del Presidente non venga determinata dai partiti
maggiori come oggi accade (anche in caso di primarie) ma dal mandato
popolare che, esprimendo direttamente una libera preferenza, interrompe
di fatto il rapporto eletto/partito, restituendo senso, invece, al
rapporto diretto tra elettori ed eletti, consentendo di garantire la
democraticità e la trasparenza della sua nomina, mettendo da parte le
mediazioni politiche.
Ma la proposta di legge, oltre a stabilire le modalità di elezione del
Consiglio Regionale del Molise e del Presidente della Giunta Regionale,
interviene sui casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza del
Consigliere Regionale. Il novellato art.122 della Costituzione, infatti,
stabilisce che “Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta
regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge
della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge
della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi”.
Con la legge 2 luglio 2004, n.165 recante “Disposizioni di attuazione
dell’art. 122, primo comma, della Costituzione” sono stati stabiliti i
principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri
componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.
Nel rispetto dei citati principi fondamentali, il progetto di legge ha
individuato i casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza per i
Consiglieri della Regione Molise.
Proposta di legge
“Legge Elettorale della Regione Molise ai sensi dell’art. 122 della
Costituzione Italiana e disposizioni in materia di ineleggibilità,
incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale”
Articolo 1
( Numero dei consiglieri regionali)
1. Il Consiglio regionale del Molise è composto da 30 membri, di cui 20
per la circoscrizione di Campobasso e 10 per la circoscrizione di
Isernia.
Articolo 2
(Attribuzione dei seggi)
1. L’attribuzione dei seggi viene applicata secondo la normativa
vigente.
2. Al partito o alla coalizione dei partiti che ottengono la maggioranza
relativa dei voti spettano il Presidente della Giunta regionale e un
numero pari a 17 Consiglieri regionali.
3. I restanti 12 saranno attribuiti ai rimanenti partiti o alle
coalizioni su base proporzionale applicando la normativa regionale
esistente ed in vigore.
Articolo 3
(Sistema maggioritario)
1. E’ soppresso il listino maggioritario.
Articolo 4
(Elezione del Presidente del Consiglio)
1. Nella prima seduta del Consiglio regionale sarà eletto il Presidente
del Consiglio, a maggioranza qualificata.
Articolo 5
(Indicazione/elezione del Presidente della Giunta regionale)
1. Il sistema di elezione dovrà prevedere, all’interno della scheda
elettorale, la possibilità di indicare, da parte di ciascun elettore,
oltre alla lista, il cognome del Presidente della Giunta.
2. Il nominativo del Presidente della Giunta deve essere attinto
dall’elenco di tutti i candidati a Consiglieri regionali di entrambe le
circoscrizioni.
Articolo 6
(Proclamazione del Presidente della Giunta)
1. Nella prima seduta del Consiglio Regionale si prende atto della
proclamazione del Presidente della Giunta da parte del Tribunale
riferita al candidato della lista vincente (o coalizione) che ha
riportato il maggior numero di preferenze.
Articolo 7
(Ufficializzazione Giunta regionale)
1. Nella seduta successiva, da tenersi entro 10 giorni dalla prima
seduta, il Presidente provvede all’ufficializzazione dei componenti la
Giunta regionale, così come individuati dal Presidente stesso che dovrà
tener conto delle rappresentanze politico-partitiche elette in seno alla
sua maggioranza.
Articolo 8
(Assessori esterni)
1. Non possono essere nominati assessori esterni.
Articolo 9
(Sfiducia)
1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del
Presidente così come previsto dal comma 2 dell’art. 126 della
Costituzione.
2. La mozione può essere rivolta anche ai singoli componenti la Giunta
regionale che dovranno essere sostituiti da Consiglieri appartenenti
alla maggioranza.
3. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o
le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
4. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Articolo 10
(Elettorato attivo e passivo)
1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni
della Regione compilate secondo le disposizioni contenute nel testo
unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la
tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato dal Decreto del
Presidente della Repubblica, 20 Marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto
il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione.
2. Sono eleggibili a Presidente della Giunta ed a Consigliere regionale
i cittadini iscritti nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della
Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il
giorno della elezione.
Articolo 11
(Cause di ineleggibilità)
1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di
incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o
nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, nessuno
può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o una Giunta regionale
ed ad una delle Camere del Parlamento, ad altro Consiglio o ad altra
Giunta regionale, ovvero al Parlamento Europeo.
2. Non sono eleggibili a Presidente della Giunta ed a Consigliere
regionale:
a) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;
b) i giudici ordinari della Corte Costituzionale ed i membri del
Consiglio Superiore della Magistratura;
c) il capo ed i vice-capi della Polizia, nonché gli Ispettori generali
di Pubblica Sicurezza che prestano servizio presso il Ministero
dell’interno;
d) i Prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi
la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi
di gabinetto dei Ministri;
e) i magistrati ordinari, i magistrati amministrativi e contabili, i
giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nella Regione;
f) gli ufficiali delle forze armate, che esercitano le funzioni nel
territorio della Regione;
g) i vice Prefetti ed i funzionari della pubblica sicurezza che
esercitano le loro funzioni nella Regione;
h) i segretari generali ed i direttori generali delle amministrazioni
provinciali comprese nella Regione, i segretari generali, i direttori
generali ed i segretari dei Comuni compresi nella Regione;
i) gli amministratori ed i dirigenti con funzioni di rappresentanza di
ente o di azienda dipendente dalla Regione, nonché i Presidenti ed i
consiglieri di amministrazione degli Enti d’ambito e della relative
società di gestione;
j) il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore
sanitario dell’Azienda Sanitaria Regione Molise di cui alla Legge
Regionale n. 9/2005;
k) il Difensore civico della Regione Molise.
l) I sindaci e gli assessori comunali, nonché i presidenti e gli
assessori delle Province
m) i dirigenti e i dipendenti della Regione Molise, anche con contratto
di collaborazione continuativa.
3. Non può essere immediatamente rieleggibile allo scadere del secondo
mandato consecutivo il Presidente della Giunta Regionale eletto a
suffragio universale e diretto.
4. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma 2, previste dalle lettere
a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), m) non hanno effetto se le
funzioni esercitate, la carica o l’ufficio ricoperto, sono cessati per
dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando,
collocamento in aspettativa, non oltre il giorno fissato per la
presentazione delle candidature, ferma restando, in tale ultima ipotesi,
la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o
privato, del candidato.
5. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma 2, previste dalle lettere
j), l), devono cessare dal loro incarico 180 giorni prima della data di
scadenza del periodo di durata del Consiglio Regionale.
6. La Regione, gli Enti e le Aziende dipendenti adottano i provvedimenti
di cui ai commi precedenti, entro sei giorni dalla richiesta. Ove non
provvedano, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla
effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal sesto giorno
successivo alla presentazione. L’aspettativa è concessa per tutta la
durata del mandato e senza assegni. Il periodo di aspettativa è
considerato come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo
impedimento per il compimento del periodo di prova.
7. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause
di ineleggibilità di cui al comma precedente non hanno effetto se le
funzioni esercitate, la carica o l’ufficio ricoperto sono cessati, nelle
forme prescritte, entro sette giorni dalla data di pubblicazione del
decreto di scioglimento e sempre che questa sia anteriore al termine di
cui ai commi precedenti.
8. La domanda di dimissioni o aspettativa non ha effetto se non è
accompagnata dalla cessazione delle funzioni con l’effettiva astensione
da ogni atto inerente l’ufficio rivestito.
9. Spetta al Consiglio Regionale del Molise la competenza a decidere
sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente
della Giunta eletto, fatta salva la competenza dell’Autorità Giudiziaria
a decidere sui relativi ricorsi. L’esercizio delle rispettive funzioni è
comunque garantito fino alla pronuncia definitiva degli stessi ricorsi.
10. L’esercizio delle funzioni del Presidente della Giunta Regionale
dopo il secondo grado di giudizio è limitato ai soli atti di ordinaria
amministrazione. La competenza a deliberare sugli atti urgenti ed
improcrastinabili viene demandata al Consiglio Regionale del Molise.
11. Nel caso di candidatura e di elezione di un Consigliere regionale a
Deputato, Senatore della Repubblica Italiana Parlamentare Europeo,
all’atto della proclamazione degli eletti, viene a cessare,
automaticamente, l’indennità di Consigliere regionale.
Articolo 12
(Cause di incompatibilità)
1. Non possono ricoprire la carica di Presidente o di componente della
Giunta regionale, nonché di consigliere regionale:
a) l’amministratore o il dirigente con poteri di rappresentanza di ente
o società che ricevano dalla Regione, in via continuativa, una
sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
b) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato
della Regione ovvero di ente o società da essa dipendenti, è stato
dichiarato responsabile verso l’ente o la società, con sentenza passata
in giudicato, e che non ha ancora estinto il debito;
c) colui che sia parte attiva in una lite pendente con la Regione;
d) i titolari, gli amministratori e i dirigenti di imprese e società
private sovvenzionate dalla Regione in modo continuativo e con garanzia
di assegnazioni o di interessi, nel caso in cui questi sussidi non sono
concessi in forza di una legge generale della Regione;
e) i titolari e gli amministratori di imprese private vincolate con la
Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per
concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità
economica, che importano l’obbligo di adempimenti specifici,
l’osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico
interesse, alle quali la concessione o l’autorizzazione è sottoposta;
2. La carica di componente della Giunta regionale è altresì
incompatibile con le cariche, gli uffici e le situazioni considerate
dall’art.11 quali ragioni di ineleggibilità a Presidente della Giunta e
a consigliere regionale.
3. Non possono far parte della Giunta regionale il coniuge, gli
ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del
Presidente e dei componenti della Giunta regionale; gli stessi non
possono essere nominati rappresentanti della Regione.
Articolo 13
(Cause di decadenza)
1. La competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità, previste
dall’articolo 11, comma 2, dei propri componenti e del Presidente della
Giunta è attribuita al Consiglio Regionale, fatta salva la competenza
dell’Autorità Giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L’esercizio
delle rispettive funzioni è comunque garantito sino alla pronuncia
definitiva sugli stessi ricorsi.
2. Comportano altresì decadenza dalle cariche di Presidente della Giunta
e di Consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste
dall’articolo 11, allorché sopravvengano alle elezioni, sempre che
l’ufficio, la carica, l’impiego e la funzione siano stati accettati.
3. Le cause di incompatibilità previste dall’articolo 12, sia che
esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa,
comportano decadenza dalle cariche di Presidente e di componente della
Giunta, nonché di Consigliere regionale, se l’interessato non esercita
l’opzione prevista dai commi precedentemente menzionati.
4. Quando per un Consigliere regionale sussista o si verifichi qualcuna
delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio
provvede alla contestazione; il Consigliere ha dieci giorni di tempo per
rispondere. Nei dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera
definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità,
chiede al Consigliere di optare, entro cinque giorni, tra il mandato
consiliare e la carica ricoperta. Qualora il Consigliere non vi
provveda, il Consiglio lo dichiara decaduto con deliberazione notificata
all’interessato entro cinque giorni.
5. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d’ufficio
o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della Regione.
Articolo 14
(Rimozione delle cause)
1. Non sussistono le cause di incompatibilità di cui all’art.12, comma
primo, se rimosse entro la data di entrata in vigore della presente
legge.
Articolo 15
(Norma transitoria)
1. Fino all’insediamento del nuovo Consiglio Regionale, il Consigliere,
eletto in prima istanza nel Partito o nella coalizione di minoranza, può
ricoprire la carica di assessore solo dopo le dimissioni e la
conseguente immediata decadenza da Consigliere regionale.
2. Tale incompatibilità non sussiste se rimossa entro la data di entrata
in vigore della presente legge.
Articolo 16
(Abrogazioni)
1. Eventuali norme regionali di riferimento in contrasto con la presente
legge si intendono abrogate.
Articolo 17
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. |