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I senatori Astore e Di Giacomo firmano un Disegno
di Legge per l’istituzione del Parco Nazionale del Matese

09-08-2010
 

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO 1
(Istituzione del Parco nazionale del Matese)

1. È istituito il Parco nazionale del Matese, di seguito denominato «Parco».
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio provvede, con proprio decreto, alla delimitazione provvisoria del Parco sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni dello Stato, le regioni Campania e Molise e, di intesa con le regioni e sentiti gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.
3. La gestione provvisoria del Parco, fino alla istituzione dell’Ente parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, in conformità ai principi di cui all’articolo 9 della citata legge n. 394/1991, e successive modificazioni.
4. Al momento in cui entra in vigore il presente disegno di legge il parco regionale del Matese, istituito con legge della Regione Campania, n. 33/93, e successive modifiche, è trasformato in Parco Nazionale del Matese. L'Ente Parco Regionale del Matese, istituito il 12 Aprile 2002. rimane in carica provvisoria fino alla costituzione dell’Ente parco nazionale del Matese di cui al comma 3 del presente articolo.

ARTICOLO 2
(Censimento a tutela delle popolazioni dal rischio idrogeologico)

1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino degli assetti idrogeologici nel territorio compreso nel perimetro del Parco, l’Ente parco avvia, entro sei mesi dalla sua istituzione, un censimento delle aree a rischio idrogeologico, che successivamente deve essere trasmesso al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ARTICOLO 3
(Censimento dei centri storici e delle abitazioni rurali compresi nel perimetro del Parco)

1. I comuni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco individuano, anche attraverso l’utilizzo delle liste sugli immobili, di cui al Decreto Legge 78/10, messe a disposizione dall’agenzia del territorio, le zone urbane e rurali soggette successivamente al recupero del patrimonio edilizio e urbanistico, mediante interventi rivolti alla riqualificazione urbanistica ed ambientale finalizzati alla migliore fruizione e al migliore utilizzo del patrimonio stesso.
1. I comuni di cui al comma 1 possono programmare il recupero di edifici e immobili dismessi, da utilizzare a fini socioculturali e per migliorare la qualità della vita e dei servizi per le popolazioni locali.

ARTICOLO 4
(Etichettatura dei prodotti tipici locali)

1. I manufatti artigianali, agricoli e alimentari, prodotti all’interno del perimetro del Parco, su richiesta dei produttori, possono essere etichettati con il logo del Parco.
2. L’autorizzazione ad etichettare i prodotti di cui al comma 1, previa apposita convenzione, è rilasciata dall’Ente parco.

ARTICOLO 5
(Disposizioni finanziarie)

1. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4, pari a 1 milione di euro per l’anno 2011, 1 milione di euro per l’anno 2012 e 1 milione di euro per l’anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011–2013, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

dal 31 maggio 2008

 
 

 

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