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L’Amministrazione di Pettoranello è salva per un trattino-galeotto.
Interessante sentenza del TAR

21-10-2010
 

Interessante sentenza del TAR per il Molise ( Goffredo Zaccardi, Presidente; Orazio Ciliberti, Consigliere; Massimiliano Balloriani, Primo Referendario relatore ed estensore), assunta, il 20 ottobre scorso, in ordine al ricorso elettorale che chiedeva l’annullamento delle elezioni nel Comune di Pettoranello del Molise.
A Pettoranello la contesa elettorale del 6 e 7 giugno 2009, si era chiusa con la vittoria della lista antagonista alla ricorrente, la n. 2 “Una svolta per Pettoranello” con candidato Sindaco Luciano Perna, per un solo voto di scarto: 173 voti contro 172 della lista n. 1 “ Pettoranello per la pace” con Antonio Paolino come candidato Sindaco.
E proprio Antonio Paolino si faceva promotore di un ricorso elettorale che chiedeva l’annullamento della proclamazione degli eletti, per la dedotta illegittimità delle operazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, presso il Comune di Pettoranello del Molise.
Deducevano quelli della lista soccombente che quel voto di scarto era facilmente rintracciabile perché un voto assegnato all’altra lista, era certamente riconoscibile e quindi andava annullato.
Ma, in sede di verifica, si è riscontrato il contrario e i ricorrenti sono stati beffati da un trattino-galeotto. E’ stato riscontrato la veridicità della censura di controparte, laddove si faceva riferimento ad una scheda il cui voto era stato assegnato all’altra lista di Paolino ma che doveva essere annullato perché presentava un evidente segno di riconoscimento. In effetti, in detta scheda elettorale, tra il nome ed il cognome del candidato indicato come preferenza, è interposto un trattino, che non ha né funzione didascalica (non essendo parte di un elenco)- dicono i Giudici del TAR per il Molise- né funzione d’unione (non essendo il nome e cognome una parola composta) e neppure funzione parentetica (non valendo a specificare alcunché).
Non è stato invece considerato segno di riconoscimento il voto assegnato alla lista vincitrice e contestato nel ricorso. La censura è stata ritenuta infondata con riguardo alla presunta nullità del voto in favore di un candidato della lista vincitrice, tale Antonino Rossi, indicato nella scheda anche con l’espressione “detto (Nino)”. Ha sostenuto il TAR che questo caso è simmetricamente opposto a quello del trattino interposto tra nome e cognome, in quanto, in questa occasione, appunto, le parentesi hanno la funzione di introdurre una specificazione, peraltro non superflua, atteso che non è contestato che, proprio nel manifesto elettorale, tale candidato era indicato con l’aggiunta della precisazione “detto Nino”. Per quel trattino galeotto, quindi l’Amministrazione è salva e può amministrare per gli altri quattro anni che restano, anche perché quel voto in più, in democrazia, si può vincere legittimamente. I ricorrenti sono stati condannati in solido, al pagamento in favore delle parti resistenti della somma complessiva di euro 3000, cioè 1000 euro per il Comune di Pettoranello del Molise, 1000 per il Ministero degli Interni e 1000 per i restanti soggetti.

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Tonino Martino

 
 
 
 
 
 
 

  

dal 31 maggio 2008

 
 
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