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Interessante sentenza del TAR per il Molise ( Goffredo Zaccardi,
Presidente; Orazio Ciliberti, Consigliere; Massimiliano Balloriani,
Primo Referendario relatore ed estensore), assunta, il 20 ottobre
scorso, in ordine al ricorso elettorale che chiedeva l’annullamento
delle elezioni nel Comune di Pettoranello del Molise.
A Pettoranello la contesa elettorale del 6 e 7 giugno 2009, si era
chiusa con la vittoria della lista antagonista alla ricorrente, la n. 2
“Una svolta per Pettoranello” con candidato Sindaco Luciano Perna, per
un solo voto di scarto: 173 voti contro 172 della lista n. 1 “
Pettoranello per la pace” con Antonio Paolino come candidato Sindaco.
E proprio Antonio Paolino si faceva promotore di un ricorso elettorale
che chiedeva l’annullamento della proclamazione degli eletti, per la
dedotta illegittimità delle operazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009,
presso il Comune di Pettoranello del Molise.
Deducevano quelli della lista soccombente che quel voto di scarto era
facilmente rintracciabile perché un voto assegnato all’altra lista, era
certamente riconoscibile e quindi andava annullato.
Ma, in sede di verifica, si è riscontrato il contrario e i ricorrenti
sono stati beffati da un trattino-galeotto. E’ stato riscontrato la
veridicità della censura di controparte, laddove si faceva riferimento
ad una scheda il cui voto era stato assegnato all’altra lista di Paolino
ma che doveva essere annullato perché presentava un evidente segno di
riconoscimento. In effetti, in detta scheda elettorale, tra il nome ed
il cognome del candidato indicato come preferenza, è interposto un
trattino, che non ha né funzione didascalica (non essendo parte di un
elenco)- dicono i Giudici del TAR per il Molise- né funzione d’unione
(non essendo il nome e cognome una parola composta) e neppure funzione
parentetica (non valendo a specificare alcunché).
Non è stato invece considerato segno di riconoscimento il voto assegnato
alla lista vincitrice e contestato nel ricorso. La censura è stata
ritenuta infondata con riguardo alla presunta nullità del voto in favore
di un candidato della lista vincitrice, tale Antonino Rossi, indicato
nella scheda anche con l’espressione “detto (Nino)”. Ha sostenuto il TAR
che questo caso è simmetricamente opposto a quello del trattino
interposto tra nome e cognome, in quanto, in questa occasione, appunto,
le parentesi hanno la funzione di introdurre una specificazione,
peraltro non superflua, atteso che non è contestato che, proprio nel
manifesto elettorale, tale candidato era indicato con l’aggiunta della
precisazione “detto Nino”. Per quel trattino galeotto, quindi
l’Amministrazione è salva e può amministrare per gli altri quattro anni
che restano, anche perché quel voto in più, in democrazia, si può
vincere legittimamente. I ricorrenti sono stati condannati in solido, al
pagamento in favore delle parti resistenti della somma complessiva di
euro 3000, cioè 1000 euro per il Comune di Pettoranello del Molise, 1000
per il Ministero degli Interni e 1000 per i restanti soggetti.
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