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La proroga degli Organi delle Comunità Montane e degli Enti sub-regionali è illegale
E, le stelle... stanno a guardare
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17-01-2009

Il Consigliere Regionale Enrico Gentile lo sa bene. Ha vissuto sulla propria pelle un attimo da brivido, allorché, dapprima il Tribunale di Campobasso, poi la Corte di Appello, avendo riconosciuto che l’organismo di cui faceva parte - il Nucleo di Valutazione della Regione Molise - era da considerarsi, a tutti gli effetti, un organo della Regione e in quanto tale, ad essa sottoposta. Sciolta la più grossa delle riserve (la sua difesa si era affannata a dimostrare che il Nucleo non era sottoposto al controllo della Regione) a quel punto, si trattava di stabilire se il Consigliere Gentile si era dimesso da quell’Organo cinque giorni prima della presentazione delle candidature, avendo egli deciso di candidarsi alle elezioni dell’11 novembre 2001. La sua tesi difensiva fu che quelle dimissioni c’erano state, nei termini previsti. Altra tesi, la sua difesa non portò se non quella residuale che, trattandosi di un contratto a scadenza triennale, il Gentile poteva considerarsi di fatto decaduto alla scadenza del contratto, che avveniva prima dell’accettazione della candidatura.
Sennonché, il Tribunale – Presidente Beatrice - non accolse né la tesi difensiva del Gentile, né quelle dei ricorrenti: il consigliere Gentile era decaduto, di fatto, e senza possibilità di equivoci, né a novembre, né all’atto delle sue dimissioni a ottobre, né in altra data dibattuta, ma addirittura a marzo del 2001, perché, a quella data scadeva l’Organo, cioè il “Nucleo”. Un vero e proprio colpo di fulmine. Una frustata che rimise in sella Gentile, la cui elezione fu ritenuta valida. Perché mai?
Perché, sentenziarono i Giudici del Tribunale di Campobasso, la proroga degli organi regionali scaduti non è consentita dalla legge se non per l’espressa previsione di una proroga di 40 giorni, decorsi i quali, l’Organo è sciolto di fatto, per legge.
Rimaneva però in piedi la questione che l’avv. Gentile, ignorando (come Iorio e come tutto il Consiglio Regionale) tale disposizione di legge perché, di fatto, alla Regione Molise vi sono organi di enti sub regionali prorogati di 90 giorni in 90 giorni, da circa otto anni (vero Presidente Iorio?), era rimasto ed esercitare le sue funzioni, partecipando a tutte le riunioni del Nucleo fino alle sue personali dimissioni e che quindi, aveva esercitato quelle funzioni che la legge elettorale colpisce a pena di nullità delle elezioni, se non rimosse cinque giorni prima della presentazione delle liste.
Ebbene, la sentenza (che riassumeremo e circostanzieremo) fu lapidaria: Gli atti di quel Nucleo è come se non fossero stati adottati e il Gentile, quindi aveva esercitato delle funzioni che la legge non gli riconosceva. Gli atti di un Organo decaduto - secondo il Tribunale di Campobasso - e non prorogato entro 40 giorni, sono nulli.
A nulla valsero le argomentazioni dei difensori dei ricorrenti, i quali rappresentarono, soprattutto nei motivi di appello presso la Corte di Appello che nella Regione Molise è prassi costante che gli Organi regionali scaduti sopravvivano per anni con proroghe- non del Consiglio peraltro ma del Presidente della Giunta - di 90 giorni e per lunghissimi anni.
Ma anche la Corte di Appello di Campobasso - Presidente Iapaolo, Giudici Di Giacomo e Parise - ritenne che il Tribunale avesse ben interpretato la legge. L’attività funzionale del componente del Nucleo, Enrico Gentile, svolta dalla decadenza dell’organo (aprile 2001) fino all’ottobre o novembre del 2001 era da considerarsi come “non avvenuta”.
(continua)

 

 

Luca Martino

 
 
 
 
 
 
 

  

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