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Il Consigliere Regionale Enrico Gentile lo sa bene. Ha vissuto sulla
propria pelle un attimo da brivido, allorché, dapprima il Tribunale di
Campobasso, poi la Corte di Appello, avendo riconosciuto che l’organismo
di cui faceva parte - il Nucleo di Valutazione della Regione Molise -
era da considerarsi, a tutti gli effetti, un organo della Regione e in
quanto tale, ad essa sottoposta. Sciolta la più grossa delle riserve (la
sua difesa si era affannata a dimostrare che il Nucleo non era
sottoposto al controllo della Regione) a quel punto, si trattava di
stabilire se il Consigliere Gentile si era dimesso da quell’Organo
cinque giorni prima della presentazione delle candidature, avendo egli
deciso di candidarsi alle elezioni dell’11 novembre 2001. La sua tesi
difensiva fu che quelle dimissioni c’erano state, nei termini previsti.
Altra tesi, la sua difesa non portò se non quella residuale che,
trattandosi di un contratto a scadenza triennale, il Gentile poteva
considerarsi di fatto decaduto alla scadenza del contratto, che avveniva
prima dell’accettazione della candidatura.
Sennonché, il Tribunale – Presidente Beatrice - non accolse né la tesi
difensiva del Gentile, né quelle dei ricorrenti: il consigliere Gentile
era decaduto, di fatto, e senza possibilità di equivoci, né a novembre,
né all’atto delle sue dimissioni a ottobre, né in altra data dibattuta,
ma addirittura a marzo del 2001, perché, a quella data scadeva l’Organo,
cioè il “Nucleo”. Un vero e proprio colpo di fulmine. Una frustata che
rimise in sella Gentile, la cui elezione fu ritenuta valida. Perché mai?
Perché, sentenziarono i Giudici del Tribunale di Campobasso, la proroga
degli organi regionali scaduti non è consentita dalla legge se non per
l’espressa previsione di una proroga di 40 giorni, decorsi i quali,
l’Organo è sciolto di fatto, per legge.
Rimaneva però in piedi la questione che l’avv. Gentile, ignorando (come
Iorio e come tutto il Consiglio Regionale) tale disposizione di legge
perché, di fatto, alla Regione Molise vi sono organi di enti sub
regionali prorogati di 90 giorni in 90 giorni, da circa otto anni (vero
Presidente Iorio?), era rimasto ed esercitare le sue funzioni,
partecipando a tutte le riunioni del Nucleo fino alle sue personali
dimissioni e che quindi, aveva esercitato quelle funzioni che la legge
elettorale colpisce a pena di nullità delle elezioni, se non rimosse
cinque giorni prima della presentazione delle liste.
Ebbene, la sentenza (che riassumeremo e circostanzieremo) fu lapidaria:
Gli atti di quel Nucleo è come se non fossero stati adottati e il
Gentile, quindi aveva esercitato delle funzioni che la legge non gli
riconosceva. Gli atti di un Organo decaduto - secondo il Tribunale di
Campobasso - e non prorogato entro 40 giorni, sono nulli.
A nulla valsero le argomentazioni dei difensori dei ricorrenti, i quali
rappresentarono, soprattutto nei motivi di appello presso la Corte di
Appello che nella Regione Molise è prassi costante che gli Organi
regionali scaduti sopravvivano per anni con proroghe- non del Consiglio
peraltro ma del Presidente della Giunta - di 90 giorni e per lunghissimi
anni.
Ma anche la Corte di Appello di Campobasso - Presidente Iapaolo, Giudici
Di Giacomo e Parise - ritenne che il Tribunale avesse ben interpretato
la legge. L’attività funzionale del componente del Nucleo, Enrico
Gentile, svolta dalla decadenza dell’organo (aprile 2001) fino
all’ottobre o novembre del 2001 era da considerarsi come “non avvenuta”.
(continua) |