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Gli atti degli Enti sub regionali non ricostituiti sono nulli.
Lo dicono i Giudici del Tribunale e della Corte d'Appello di Campobasso

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03-02-2009

Le nostre prime due puntate sull’argomento (clicca sui link che seguono per leggere le puntate -1- e -2-) hanno avuto un duro impatto nel “Palazzo” ove ci si domanda come possa essere possibile che il “Governatore” Iorio, con quel po’ di milioni che spende (soldi dei cittadini) anche in materia di consulenza giuridica, possa con disinvoltura, sfornare tutte quelle proroghe immotivate, di solito di 90 giorni ed anche per otto anni ininterrotti, per gli enti sub regionali scaduti e mai rinnovati. Gli ultimi Enti a non essere stati ricostituiti alla scadenza sono state le Comunità Montane (Enti Locali che nascono, crescono e muoiono per volontà della Regione).
La Corte dei Conti non è stata mai investita della questione, né mai intervenuta per richiedere a chi di dovere i danni miliardari che l’Erario ha subito per via di questa prassi illegale di non aver provveduto a ricostituire gli organi degli Enti, alla loro naturale scadenza. Iorio ha sempre preferito- nominare con propri decreti i commissari e rinnovarli nella carica di tre mesi in tre mesi.
Ebbene, non bisogna discostarsi di molto per rintracciare la previsione di legge che regola la materia. I Giudici del Tribunale di Campobasso e quelli della Corte di Appello, lo hanno scritto in sentenza.
Nel “caso Gentile” e cioè nel ricorso elettorale proposto per la decadenza del consigliere regionale Enrico Gentile era contestata la sua appartenenza al Nucleo di Valutazione della Regione; la natura di organo di controllo della Regione di questo organismo e quindi la conseguente ineleggibilità dell’avv. Gentile, in quanto candidato senza dimettersi nei termini (cinque giorni prima della presentazione delle liste) incorrendo appunto nella previsione di ineleggibilità della normativa vigente.
La difesa del Gentile asseriva che avendo questi un contratto con la Regione a scadenza triennale il suo incarico era scaduto nel settembre 2006 e che solo per scrupolo l’avv. Gentile aveva riproposto le dimissioni prima della candidatura, il 6 ottobre 2006.
Ebbene, i Giudici del Tribunale di Campobasso- presidente relatore Beatrice, Giudici Russo e Mastronardi- con sentenza n. 454/07 NRG 563/07- hanno ritenuto che il Gentile doveva ritenersi decaduto dall’incarico non dal giorno in cui presentò le dimissioni (6 ottobre 2006) né a settembre (a tre anni dalla sua nomina). Il Gentile doveva ritenersi decaduto- dicono i Giudici in sentenza- addirittura nell’aprile 2006, giacché a quella data doveva intendersi scaduto il Nucleo di Valutazione. “Il Nucleo di valutazione” – si legge in sentenza - “ è stato costituito con decreto del Presidente della G.R. n. 30 in data 26.2.2003…Il Nucleo è quindi cessato in data 26.2.2006, ma non è stato emanato alcun provvedimento di nuova costituzione. Trascorso pertanto il periodo di prorogatio, esso ha definitivamente concluso il suo ciclo in data 12.4.2006”.
Né si può sostenere - come fa Iorio, di fatto, da sempre, prorogando gli organi degli enti sottoposti al controllo della Regione con suoi decreti di proroga negli incarichi commissariali di tre mesi in tre mesi o- vedi comunità montane- di sei mesi, che bastano questi suoi decreti per non ricostituire gli organi e procedere con questo tipo di “prorogatio”.
La sentenza dei Giudici del Tribunale di Campobasso, ha avuto un imprimatur anche dai Giudici della Corte di Appello di Campobasso- Presidente Iapaolo, Giudici Di Giacomo e Parise- che, sulla base degli stessi convincimenti dei colleghi del Tribunale hanno dichiarato eleggibile Gentile.
Ebbene, i Giudici spiegano cosa debba intendersi per prorogatio e quali sono i limiti temporali imposti dalla legge.
Riportiamo il passo saliente: “E’ dirimente stabilire come la norma debba essere interpretata. Una prima soluzione interpretativa riposa sul dato elettorale. Una volta emanato il provvedimento costitutivo del Nucleo, trascorsi 3 anni dalla data dell’atto, esso cessa dalle sue funzioni – salva la limitata prorogatio prevista dall’art.3 del Decreto Legge 16 maggio 1994, n.293, convertito con l.15 luglio1994, n.444 - e deve adottarsi nuovo provvedimento di costituzione, ancorché il Nucleo sia composto, per sostituzione di componenti avvenute medio tempore, da persone diverse da quelle originarie”.
Non avendo né Iorio, né il Consiglio, provveduto alla ricostituzione dell’Organo, questo ha cessato le sue funzioni dopo "la limitata prorogatio", prevista dall’art.3 del Decreto Legge 16 maggio 1994, n.293, convertito con legge 15 luglio 1994, n. 444: l’unica proroga che la legge ammette è quindi di 45 giorni dalla scadenza naturale dell’Organo. E con l’Organo decadono automaticamente anche i suoi componenti. Il Gentile doveva essere considerato decaduto con l’Organo sebbene il suo contratto che lo legava alla Regione scadesse nel settembre 2006.
Una volta acclarato il principio che gli organi vanno ricostituiti alla scadenza e che le proroghe emanate dal Presidente della Giunta Regionale sono illegittime, anzi illegali, rimane da accertare le conseguenze di queste condotte illecite poste in essere dalla Regione Molise. In particolare, è da sottolineare come e perché, alla luce di queste sentenze, gli atti degli organi decaduti e non ricostituiti, ma semplicemente prorogati con un decreto del Presidente della Giunta Regionale, siano da considerarsi nulli. Su tale aspetto, alla luce delle stesse sentenze, sin dalla prossima puntata, ci soffermeremo l’enorme danno, non solo erariale, che tali condotte hanno provocato e continuano a provocare.
(continua)

 

 

Luca Martino

 
 
 
 
 
 
 

  

dal 31 maggio 2008

 
 

 

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