|
Le nostre prime due puntate sull’argomento
(clicca sui link che seguono per leggere le puntate
-1-
e
-2-)
hanno avuto un duro impatto nel “Palazzo” ove ci si domanda come possa
essere possibile che il “Governatore” Iorio, con quel po’ di milioni che
spende (soldi dei cittadini) anche in materia di consulenza giuridica,
possa con disinvoltura, sfornare tutte quelle proroghe immotivate, di
solito di 90 giorni ed anche per otto anni ininterrotti, per gli enti
sub regionali scaduti e mai rinnovati. Gli ultimi Enti a non essere
stati ricostituiti alla scadenza sono state le Comunità Montane (Enti
Locali che nascono, crescono e muoiono per volontà della Regione).
La Corte dei Conti non è stata mai investita della questione, né mai
intervenuta per richiedere a chi di dovere i danni miliardari che
l’Erario ha subito per via di questa prassi illegale di non aver
provveduto a ricostituire gli organi degli Enti, alla loro naturale
scadenza. Iorio ha sempre preferito- nominare con propri decreti i
commissari e rinnovarli nella carica di tre mesi in tre mesi.
Ebbene, non bisogna discostarsi di molto per rintracciare la previsione
di legge che regola la materia. I Giudici del Tribunale di Campobasso e
quelli della Corte di Appello, lo hanno scritto in sentenza.
Nel “caso Gentile” e cioè nel ricorso elettorale proposto per la
decadenza del consigliere regionale Enrico Gentile era contestata la sua
appartenenza al Nucleo di Valutazione della Regione; la natura di organo
di controllo della Regione di questo organismo e quindi la conseguente
ineleggibilità dell’avv. Gentile, in quanto candidato senza dimettersi
nei termini (cinque giorni prima della presentazione delle liste)
incorrendo appunto nella previsione di ineleggibilità della normativa
vigente.
La difesa del Gentile asseriva che avendo questi un contratto con la
Regione a scadenza triennale il suo incarico era scaduto nel settembre
2006 e che solo per scrupolo l’avv. Gentile aveva riproposto le
dimissioni prima della candidatura, il 6 ottobre 2006.
Ebbene, i Giudici del Tribunale di Campobasso- presidente relatore
Beatrice, Giudici Russo e Mastronardi- con sentenza n. 454/07 NRG
563/07- hanno ritenuto che il Gentile doveva ritenersi decaduto
dall’incarico non dal giorno in cui presentò le dimissioni (6 ottobre
2006) né a settembre (a tre anni dalla sua nomina). Il Gentile doveva
ritenersi decaduto- dicono i Giudici in sentenza- addirittura
nell’aprile 2006, giacché a quella data doveva intendersi scaduto il
Nucleo di Valutazione. “Il Nucleo di valutazione” – si legge in
sentenza - “ è stato costituito con decreto del Presidente della G.R.
n. 30 in data 26.2.2003…Il Nucleo è quindi cessato in data 26.2.2006,
ma non è stato emanato alcun provvedimento di nuova costituzione.
Trascorso pertanto il periodo di prorogatio, esso ha definitivamente
concluso il suo ciclo in data 12.4.2006”.
Né si può sostenere - come fa Iorio, di fatto, da sempre, prorogando gli
organi degli enti sottoposti al controllo della Regione con suoi decreti
di proroga negli incarichi commissariali di tre mesi in tre mesi o- vedi
comunità montane- di sei mesi, che bastano questi suoi decreti per non
ricostituire gli organi e procedere con questo tipo di “prorogatio”.
La sentenza dei Giudici del Tribunale di Campobasso, ha avuto un
imprimatur anche dai Giudici della Corte di Appello di Campobasso-
Presidente Iapaolo, Giudici Di Giacomo e Parise- che, sulla base degli
stessi convincimenti dei colleghi del Tribunale hanno dichiarato
eleggibile Gentile.
Ebbene, i Giudici spiegano cosa debba intendersi per prorogatio e quali
sono i limiti temporali imposti dalla legge.
Riportiamo il passo saliente: “E’ dirimente stabilire come la
norma debba essere interpretata. Una prima soluzione interpretativa
riposa sul dato elettorale. Una volta emanato il provvedimento
costitutivo del Nucleo, trascorsi 3 anni dalla data dell’atto, esso
cessa dalle sue funzioni – salva la limitata prorogatio prevista
dall’art.3 del Decreto Legge 16 maggio 1994, n.293, convertito con l.15
luglio1994, n.444 - e deve adottarsi nuovo provvedimento di
costituzione, ancorché il Nucleo sia composto, per sostituzione di
componenti avvenute medio tempore, da persone diverse da quelle
originarie”.
Non avendo né Iorio, né il Consiglio, provveduto alla ricostituzione
dell’Organo, questo ha cessato le sue funzioni dopo "la limitata
prorogatio", prevista dall’art.3 del Decreto Legge 16 maggio 1994,
n.293, convertito con legge 15 luglio 1994, n. 444: l’unica proroga
che la legge ammette è quindi di 45 giorni dalla scadenza naturale
dell’Organo. E con l’Organo decadono automaticamente anche i suoi
componenti. Il Gentile doveva essere considerato decaduto con l’Organo
sebbene il suo contratto che lo legava alla Regione scadesse nel
settembre 2006.
Una volta acclarato il principio che gli organi vanno ricostituiti alla
scadenza e che le proroghe emanate dal Presidente della Giunta Regionale
sono illegittime, anzi illegali, rimane da accertare le conseguenze di
queste condotte illecite poste in essere dalla Regione Molise. In
particolare, è da sottolineare come e perché, alla luce di queste
sentenze, gli atti degli organi decaduti e non ricostituiti, ma
semplicemente prorogati con un decreto del Presidente della Giunta
Regionale, siano da considerarsi nulli. Su tale aspetto, alla luce delle
stesse sentenze, sin dalla prossima puntata, ci soffermeremo l’enorme
danno, non solo erariale, che tali condotte hanno provocato e continuano
a provocare.
(continua) |