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Allertata la magistratura penale e contabile

Gli atti degli enti sub regionali non ricostituiti sono nulli
Lo dicono i Giudici del Tribunale e della Corte d'Appello di Campobasso

E la Corte dei Conti che dice?
- 4ª ed ultima puntata -
12-02-2009

Le prime tre puntate sull’argomento [clicca sui link che seguono per leggere le puntate -1- -2- -3-] hanno ricostruito la “dinamica processuale”, attraverso l’atto concludente delle sentenze del Tribunale di Campobasso e della Corte di Appello di Campobasso che, nel dichiarare che l’avv. Enrico Gentile non era “ineleggibile” in quanto- al di là di ogni tesi che era stata introdotta nel ricorso elettorale, tanto da parte dei difensori del Gentile, quanto da quelli dei ricorrenti- egli doveva essere considerato, agli effetti di legge, decaduto alla scadenza naturale del Nucleo, fissata, in tre anni dalla sua costituzione e quindi al febbraio 2006. L’Organo- dicono i Giudici di Campobasso- aveva durata triennale e non poteva essere mantenuto in vita –così come aveva fatto la Regione Molise, che nel corso degli anni, ha proceduto evidentemente nell’illegalità non ricostituendo mai, gli organi scaduti da anni- oltre la proroga di 45 giorni che la legge statale assegna, e quindi oltre all’aprile 2006. Fin qui la sentenza, divenuta esecutiva poi con la decisione conforme della Corte di Appello.
Ma, al di là della sentenza Gentile, rimaneva un problema grosso, delicato, imbarazzante, inquietante, attualissimo, fino ad oggi rimasto insoluto: il Gentile aveva partecipato a tutte le riunioni che il Nucleo aveva tenuto oltre tale data, perché nessun segnale di ricostituzione era venuto da Iorio e compagni. Il Gentile e i componenti il Nucleo, non solo avevano partecipato a tutte le riunioni ma avevano anche intascato il relativo e non modesto emolumento mensile. Ma a nulla sono valse le proteste dei difensori dei ricorrenti, i quali facevano notare ai giudici che la legge elettorale parlava di “funzioni esercitate” e non v’era alcun dubbio che- al di là dell’interpretazione che ne davano i Giudici - il Gentile aveva esercitato quelle funzioni fino al 6 ottobre 2006, data delle sue dimissioni.
Nessun dubbio, per i Giudici. Quegli atti dovevano essere considerati nulli. Quelle funzioni esercitate dopo la scadenza naturale dell’organo regionale, erano da considerarsi al di fuori della legge e quindi improduttive di effetti.
Da qui, ne discende:
Se sono nulli gli atti attivati da organi regionali scaduti e non ricostituiti ( vedi Comunità Montane, vedi IACP ed Enti sub regionali, commissariati da 8 anni per un periodo di 90 giorni (sic!) evidentemente ci troviamo al cospetto di molti sordomuti. Sordomuto è Iorio che continua ad elargire incarichi ad ogni piè sospinto, incurante di sentenze definitive che condannano il suo comportamento. Sordomuto è il Consiglio Regionale. Sordomuti sono i Giudici e Magistrati e soprattutto, grande sordomuta è la Corte dei Conti.
L’illegalità alla Regione continua. Iorio paga centinaia di migliaia di euro ai suoi consulenti legali. I cittadini non sono informati e, quando come in questo caso lo sono, non sono tutelati. E Pantalone paga. Altro giro, altra corsa. Alla prossima, parleremo di un altro “scandalo”: la Regione mantiene in vita i dirigenti che tali non sono mai diventati, perché una sentenza esecutiva aveva annullato il concorso perché i partecipanti non avevano i requisiti per partecipare ed essere nominati quindi Dirigenti.

 

 

Luca Martino

 
 
 
 
 
 
 

  

dal 31 maggio 2008

 
 

 

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