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In sede di riammissione in
servizio del magistrato dimessosi per evitare le conseguenze di un
procedimento penale o disciplinare, non spettano al Consiglio superiore
gli stessi poteri previsti per la prima ammissione all’esercizio della
funzione giudiziaria.
Il Consiglio superiore della magistratura, in sede di riammissione in
servizio del magistrato, non ha gli stessi poteri previsti per la sua
ammissione, per la prima volta, all’esercizio della funzione
giudiziaria, dato che, al momento della prima assunzione in servizio, il
soggetto vanta solo un interesse legittimo ed il potere della p.a. deve
essere quanto più penetrante possibile, onde evitare l’assegnazione
della funzione giurisdizionale a persona non idonea.
Al contrario, dopo l’ammissione, per la prima volta, all’esercizio
dell’attività giudiziaria, il relativo interesse iniziale del soggetto
si trasforma, con riguardo alla domanda di riammissione in esame, in un
vero e proprio diritto soggettivo ad esercitare la relativa funzione,
essendo tipicamente disciplinate dalla normativa costituzionale le
fattispecie in cui il Consiglio superiore esercita il proprio potere
discrezionale, normativa che non consente applicazioni analogiche o
estensive del paradigma legislativo.
Né ciò contrasta con le prerogative costituzionali dell’Organo di
autogoverno, in materia di gestione della carriera dei magistrati, sia
perché l’art. 3, comma 57, legge 24 dicembre 2003 n. 350, come
modificato dal decreto legge 16 marzo 2004 n. 66 (convertito, con
modificazioni, nella legge 11 maggio 2004 n. 126), riceve la sua
legittimazione dal principio, immanente nell’ordinamento, secondo il
quale nessuno può essere punito se non vengono prima accertate le sue
colpe, sia perché l’attribuzione al Consiglio superiore delle competenze
in punto di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e
provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati implica che sia
pur sempre la legge ordinaria, come la normativa in commento, a
stabilire le caratteristiche dei singoli istituti giuridici. |
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Cfr., in termini, C.S., sez. IV, dec. n. 2063/2008 e n. 401/2007.
(Consiglio di Stato Decisione, Sez. IV, 26/01/2009, n. 409)
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