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La Riammissione in servizio del magistrato dimessosi

di Aldo SCOLA*
09-02-2009

In sede di riammissione in servizio del magistrato dimessosi per evitare le conseguenze di un procedimento penale o disciplinare, non spettano al Consiglio superiore gli stessi poteri previsti per la prima ammissione all’esercizio della funzione giudiziaria.
Il Consiglio superiore della magistratura, in sede di riammissione in servizio del magistrato, non ha gli stessi poteri previsti per la sua ammissione, per la prima volta, all’esercizio della funzione giudiziaria, dato che, al momento della prima assunzione in servizio, il soggetto vanta solo un interesse legittimo ed il potere della p.a. deve essere quanto più penetrante possibile, onde evitare l’assegnazione della funzione giurisdizionale a persona non idonea.
Al contrario, dopo l’ammissione, per la prima volta, all’esercizio dell’attività giudiziaria, il relativo interesse iniziale del soggetto si trasforma, con riguardo alla domanda di riammissione in esame, in un vero e proprio diritto soggettivo ad esercitare la relativa funzione, essendo tipicamente disciplinate dalla normativa costituzionale le fattispecie in cui il Consiglio superiore esercita il proprio potere discrezionale, normativa che non consente applicazioni analogiche o estensive del paradigma legislativo.
Né ciò contrasta con le prerogative costituzionali dell’Organo di autogoverno, in materia di gestione della carriera dei magistrati, sia perché l’art. 3, comma 57, legge 24 dicembre 2003 n. 350, come modificato dal decreto legge 16 marzo 2004 n. 66 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 maggio 2004 n. 126), riceve la sua legittimazione dal principio, immanente nell’ordinamento, secondo il quale nessuno può essere punito se non vengono prima accertate le sue colpe, sia perché l’attribuzione al Consiglio superiore delle competenze in punto di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati implica che sia pur sempre la legge ordinaria, come la normativa in commento, a stabilire le caratteristiche dei singoli istituti giuridici.


Cfr., in termini, C.S., sez. IV, dec. n. 2063/2008 e n. 401/2007.
(Consiglio di Stato Decisione, Sez. IV, 26/01/2009, n. 409)

 

* Consigliere di Stato

 
 
 
 
 
 
 

  

dal 31 maggio 2008

 
 

 

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