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Si erano sentiti fortemente diffamati gli amministratori della Comunità
Montana Alto Molise dall’ennesimo “aspro” attacco, senza esclusione di
colpi, dell’ex consigliere della stessa Comunità, rag. Albino Iacovone,
comparso il 27 maggio 2006 sulle pagine di Primo Piano Molise. Ed
avevano adito l’Autorità Giudiziaria perché condannasse quelle
“falsità”, preannunciando anche la costituzione di parte civile.
Ben cinque le querele circostanziate, con cui si confutavano le accuse
del battagliero e mai domo consigliere Iacovone, estromesso dalla
Comunità Montana e che da sempre ha costituito una vera e propria lancia
nel fianco di Borrelli, Mastronardi e compagni che per un periodo più o
meno lungo hanno amministrato la Comunità dell’Alto Molise.
Il dott. Errico Borrelli, geologo di Belmonte del Sannio, Sindaco di
Belmonte dal 21.12.2004 e Presidente della Comunità Montana Alto Molise
all’epoca dei fatti; l’avv. Del Basso Francesco di Agnone, Vice
Presidente ed Assessore; l’ing. Lino Mastronardi, deus ex machina della
Comunità Montana, Direttore- Segretario Dirigente Comandato della
Provincia di Isernia, Assessore del Comune di Agnone; Ricci Alberto,
consigliere comunale di San Pietro Avellana, che pur essendo
imprenditore non aveva disdegnato l’incarico di Assessore ai Lavori
Pubblici nella stessa Comunità, avevano preso carta e penna e chiedevano
la condanna di Iacovone e del Giornale che lo aveva ospitato, per le
frasi ingiuriose, puntualmente riprodotte nella querela (che
pubblichiamo nella loro interezza).
Nell’articolo incriminato dal titolo:
“Rimuoviamo il Presidente e la Giunta della Comunità Montana Alto
Molise” Iacovone scriveva: “Ho più
volte denunziato la dilagante illegalità nella Comunità Montana Alto
Molise nella quale si viola l’ordinamento generale e si abusa del
patrimonio. In particolare, ad esempio, si è preteso di affermare il
principio e si pretende di mantenerlo, nel senso che gli amministratori
hanno tanta autonomia da poter disattendere impunemente le leggi.
“Ulteriore questione è quella degli amministratori che omettono il
dovuto intervento a repressione delle illegalità divenendone
compartecipi e corresponsabili”.
“ La sospensione del Presidente e dei componenti della Giunta
corresponsabili con l’ing. Mastronardi delle illegalità sopra citate e
di altre che mi riservo, per quanto necessario, di portare
all’attenzione.”
“..Inoltre, per quel che mi è dato conoscere, non risulta né che l’ing.
Lino Mastronardi, Dirigente Tecnico della Comunità, si astenga da atti
che riguardano suoi interessi personali, riferiti ai miei rapporti con
l’Ente, né che alcuno sia intervenuto nei suoi confronti coi necessari
atti interdettivi dell’illegalità”
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sant’Angelo dei
Lombardi (competente per territorio in quanto il Giornale si stampa in
quel territorio), Antonio Guerriero, nel richiedere l’archiviazione al
GIP del procedimento, (vedi documento integrale che pubblichiamo) a
conclusione delle indagini, così si è espresso:
“Iacovone rappresentò il problema della cattiva gestione dell’Ente, con
conseguente danno economico all’Erario (cfr. nota della Corte dei Conti)
e criticando molto aspramente l’operato della Comunità Montana; invero
le frasi scritte dallo Iacovone non appaiono configurare il reato di
diffamazione, in quanto pur esternando in considerazioni con toni aspri
e duri, esse restano penalmente irrilevanti dovendosi anche considerare
che in tema di reati contro l’onore è da ritenere che il linguaggio
della polemica politica può assumere toni più pungenti e incisivi
rispetto a quelli comunemente adoperati ne rapporti tra privati
(Cassazione penale sezione V 09.07.2008, n. 38747).Pertanto non può che
chiedersi l’archiviazione del procedimento.
Sull’abbrivio di tale richiesta, ma anche con una “pennellata” di suo
pugno (leggi documento)
Il GIP del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, dott. M. Rotondi, in
data 24.06.2010, decretava che “il fatto non è previsto dalla legge come
reato, perché nell’articolo oggetto di querela, l’indagato ha esercitato
correttamente un diritto di critica mantenendosi nei limiti fissati per
l’esposizione del proprio pensiero.
Sentenza certamente interessante, e in un certo qual senso
rivoluzionaria nel difficile campo della diffamazione a mezzo stampa,
ove la querela è sempre dietro l’angolo, con il miraggio della
costituzione di parte civile, di facilissimo accesso e poco costosa,
senza contare l’impatto psicologico ch’essa suscita nell’autore
dell’articolo e del direttore del Giornale che lo ospita. |