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Comunità Montana “Alto Molise”, archiviate le cinque querele contro Albino Iacovone e Primo Piano Molise.
Interessante sentenza del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi

03-08-2010
 

Si erano sentiti fortemente diffamati gli amministratori della Comunità Montana Alto Molise dall’ennesimo “aspro” attacco, senza esclusione di colpi, dell’ex consigliere della stessa Comunità, rag. Albino Iacovone, comparso il 27 maggio 2006 sulle pagine di Primo Piano Molise. Ed avevano adito l’Autorità Giudiziaria perché condannasse quelle “falsità”, preannunciando anche la costituzione di parte civile.
Ben cinque le querele circostanziate, con cui si confutavano le accuse del battagliero e mai domo consigliere Iacovone, estromesso dalla Comunità Montana e che da sempre ha costituito una vera e propria lancia nel fianco di Borrelli, Mastronardi e compagni che per un periodo più o meno lungo hanno amministrato la Comunità dell’Alto Molise.
Il dott. Errico Borrelli, geologo di Belmonte del Sannio, Sindaco di Belmonte dal 21.12.2004 e Presidente della Comunità Montana Alto Molise all’epoca dei fatti; l’avv. Del Basso Francesco di Agnone, Vice Presidente ed Assessore; l’ing. Lino Mastronardi, deus ex machina della Comunità Montana, Direttore- Segretario Dirigente Comandato della Provincia di Isernia, Assessore del Comune di Agnone; Ricci Alberto, consigliere comunale di San Pietro Avellana, che pur essendo imprenditore non aveva disdegnato l’incarico di Assessore ai Lavori Pubblici nella stessa Comunità, avevano preso carta e penna e chiedevano la condanna di Iacovone e del Giornale che lo aveva ospitato, per le frasi ingiuriose, puntualmente riprodotte nella querela (che pubblichiamo nella loro interezza).
Nell’articolo incriminato dal titolo: “Rimuoviamo il Presidente e la Giunta della Comunità Montana Alto Molise” Iacovone scriveva: “Ho più volte denunziato la dilagante illegalità nella Comunità Montana Alto Molise nella quale si viola l’ordinamento generale e si abusa del patrimonio. In particolare, ad esempio, si è preteso di affermare il principio e si pretende di mantenerlo, nel senso che gli amministratori hanno tanta autonomia da poter disattendere impunemente le leggi.
“Ulteriore questione è quella degli amministratori che omettono il dovuto intervento a repressione delle illegalità divenendone compartecipi e corresponsabili”.
“ La sospensione del Presidente e dei componenti della Giunta corresponsabili con l’ing. Mastronardi delle illegalità sopra citate e di altre che mi riservo, per quanto necessario, di portare all’attenzione.”
“..Inoltre, per quel che mi è dato conoscere, non risulta né che l’ing. Lino Mastronardi, Dirigente Tecnico della Comunità, si astenga da atti che riguardano suoi interessi personali, riferiti ai miei rapporti con l’Ente, né che alcuno sia intervenuto nei suoi confronti coi necessari atti interdettivi dell’illegalità”

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi (competente per territorio in quanto il Giornale si stampa in quel territorio), Antonio Guerriero, nel richiedere l’archiviazione al GIP del procedimento, (vedi documento integrale che pubblichiamo) a conclusione delle indagini, così si è espresso:
“Iacovone rappresentò il problema della cattiva gestione dell’Ente, con conseguente danno economico all’Erario (cfr. nota della Corte dei Conti) e criticando molto aspramente l’operato della Comunità Montana; invero le frasi scritte dallo Iacovone non appaiono configurare il reato di diffamazione, in quanto pur esternando in considerazioni con toni aspri e duri, esse restano penalmente irrilevanti dovendosi anche considerare che in tema di reati contro l’onore è da ritenere che il linguaggio della polemica politica può assumere toni più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati ne rapporti tra privati (Cassazione penale sezione V 09.07.2008, n. 38747).Pertanto non può che chiedersi l’archiviazione del procedimento.
Sull’abbrivio di tale richiesta, ma anche con una “pennellata” di suo pugno (leggi documento)
Il GIP del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, dott. M. Rotondi, in data 24.06.2010, decretava che “il fatto non è previsto dalla legge come reato, perché nell’articolo oggetto di querela, l’indagato ha esercitato correttamente un diritto di critica mantenendosi nei limiti fissati per l’esposizione del proprio pensiero.
Sentenza certamente interessante, e in un certo qual senso rivoluzionaria nel difficile campo della diffamazione a mezzo stampa, ove la querela è sempre dietro l’angolo, con il miraggio della costituzione di parte civile, di facilissimo accesso e poco costosa, senza contare l’impatto psicologico ch’essa suscita nell’autore dell’articolo e del direttore del Giornale che lo ospita.

 

 

Tino Martino

 
Questo è l'elenco dei documenti inerenti gli avvenimenti (clicca sui titoli per visualizzarli)
 
01) Articolo pubblicato su 'Primo Piano'
02) Decreto del GIP
03) Richiesta di archiviazione del Procuratore della Repubblica
04) Querela del presidente Borrelli
05) Querela del vice presidente avv. Del Basso
06) Querela ing. Mastronardi
07) Querela del consigliere Ricci
08) Querela Giuliani

  

dal 31 maggio 2008

 
 

 

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