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Interessante sentenza del Tribunale di Campobasso all’avanguardia nei diritti del lavoratore-padre
La RAI resta soccombente. Il dipendente (un giornalista) ha diritto ai riposi giornalieri per accudire il figlio, anche se la moglie è casalinga.

01-07-2009

I riposi giornalieri per il padre lavoratore, nel primo anno di vita del figlio, spettano al genitore maschio anche in caso di moglie casalinga. Lo ha deciso il Tribunale del lavoro di Campobasso, accogliendo il ricorso di un giornalista contro la RAI. Il lavoratore è stato difeso dall’avvocato Bernardino Izzi e dal procuratore Giancarlo Di Filippo. La RAI è stata assistita dagli avvocati Colalillo, Gregari e Belvedere.

L'ordinanza, pronunciata lo scorso 25 giugno dal collegio composto dai giudici Russo (presidente), Albini e D'Auria, [
clicca qui per leggere l'ordinanza] in sostanza dispone che il diritto a fruire del cosiddetto "permesso allattamento" non riguarda esclusivamente il papà lavoratore con moglie lavoratrice autonoma, ma che, sulla base del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgs. 151/01), esso va esteso a qualunque tipologia lavorativa, compresa l’attività di casalinga.
Si tratta di una decisione dalla portata ampiamente innovativa, la prima del genere in assoluto: solo il Tribunale di Firenze, in passato, aveva riconosciuto tale diritto ad un lavoratore con consorte casalinga, in virtù tuttavia del fatto che la moglie aveva avuto un parto gemellare.

Il Tribunale di Campobasso, anche alla luce di una circolare interpretativa del 12 maggio scorso emessa dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha riconosciuto dunque pari dignità al lavoro casalingo svolto dalla madre. Poiché, come si legge nell'ordinanza, “la persona addetta alla cura e alla pulizia della casa investe le proprie energie lavorative al pari di qualunque altro genere di lavoratore che svolge la propria attività al di fuori delle mura domestiche, a nulla rilevando la circostanza che la sua attività non sia produttiva di reddito in quanto non retribuita”. Impegno, quello casalingo, che “inevitabilmente finisce per sottrarre tempo alla cura del neonato”.

Secondo i giudici del Tribunale del lavoro di Campobasso, la ratio dei “permessi allattamento” fruibili nel primo anno di vita del bambino, è in definitiva proprio quella di assicurare piena tutela alla genitorialità, “fenomeno che va osservato – si legge nell’ordinanza – nella sua globalità, contestualmente nella prospettiva materna e paterna”.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

dal 31 maggio 2008

 
 

 

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