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I
riposi giornalieri per il padre lavoratore, nel primo anno di vita del
figlio, spettano al genitore maschio anche in caso di moglie casalinga.
Lo ha deciso il Tribunale del lavoro di Campobasso, accogliendo il
ricorso di un giornalista contro la RAI. Il lavoratore è stato difeso
dall’avvocato Bernardino Izzi e dal procuratore Giancarlo Di Filippo. La
RAI è stata assistita dagli avvocati Colalillo, Gregari e Belvedere.
L'ordinanza, pronunciata lo scorso 25 giugno dal collegio composto dai
giudici Russo (presidente), Albini e D'Auria, [clicca
qui per leggere l'ordinanza]
in sostanza dispone che il diritto a fruire del cosiddetto "permesso
allattamento" non riguarda esclusivamente il papà lavoratore con moglie
lavoratrice autonoma, ma che, sulla base del Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità
e della paternità (d.lgs. 151/01), esso va esteso a qualunque tipologia
lavorativa, compresa l’attività di casalinga.
Si tratta di una decisione dalla portata ampiamente innovativa, la prima
del genere in assoluto: solo il Tribunale di Firenze, in passato, aveva
riconosciuto tale diritto ad un lavoratore con consorte casalinga, in
virtù tuttavia del fatto che la moglie aveva avuto un parto gemellare.
Il Tribunale di Campobasso, anche alla luce di una circolare
interpretativa del 12 maggio scorso emessa dal Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali, ha riconosciuto dunque pari
dignità al lavoro casalingo svolto dalla madre. Poiché, come si legge
nell'ordinanza, “la persona addetta alla cura e alla pulizia della casa
investe le proprie energie lavorative al pari di qualunque altro genere
di lavoratore che svolge la propria attività al di fuori delle mura
domestiche, a nulla rilevando la circostanza che la sua attività non sia
produttiva di reddito in quanto non retribuita”. Impegno, quello
casalingo, che “inevitabilmente finisce per sottrarre tempo alla cura
del neonato”.
Secondo i giudici del Tribunale del lavoro di Campobasso, la ratio dei
“permessi allattamento” fruibili nel primo anno di vita del bambino, è
in definitiva proprio quella di assicurare piena tutela alla
genitorialità, “fenomeno che va osservato – si legge nell’ordinanza –
nella sua globalità, contestualmente nella prospettiva materna e
paterna”. |
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