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Integrano il delitto di atti persecutori, di cui all’art. 612-bis c.p.,
anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a
costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice.
Cosi hanno affermato i giudici della Suprema Corte con la sentenza 21
gennaio 2010, n. 6417 (depositata il 17 febbraio 2010), con una delle
prime pronunce di legittimità riguardanti il delitto di atti persecutori
(c.d. “stalking”), ex art. 612-bis c.p.
Nel caso di specie il GIP rigettava l’istanza di revoca o di
sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari presentata
dall’indagato.
A seguito di appello ex art. 310 c.p.p., il tribunale del riesame
confermava il provvedimento di rigetto emesso dal GIP, evidenziando come
l’indagato si fosse reso autore non solo di vari reati (minacce,
violenza privata e danneggiamento) commessi in epoca compresa fra il 2
gennaio ed il 21 febbraio 2009, ma anche di ulteriori condotte poste in
essere nei giorni 25 e 26 febbraio 2009.
In proposito è utile ricordare come la fattispecie di cui all’art.
612-bis c.p. sia entrata in vigore proprio il 25 febbraio 2009, essendo
stata introdotta nel nostro ordinamento con il d.l. 23 febbraio 2009, n.
11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio ed entrato
in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Con lalegge n. 38 del
23 aprile 2009, il Parlamento ha poi convertito con modificazioni il
d.l. 11/2009. Si osserva, infatti, come uno dei profili problematici,
soprattutto nella prima fase di applicazione della norma, riguardi
l’irretroattività della nuova fattispecie. Si pensi, come nel caso in
esame, all’ipotesi in cui le condotte persecutorie commesse in epoca
successiva all’entrata in vigore del decreto legge si vadano ad
aggiungere ad altre realizzate precedentemente.
Un altro degli aspetti che caratterizza l’elemento oggettivo del delitto
di cui all’art. 612-bis c.p. consiste nella reiterazione delle condotte
persecutorie. Le minacce e/o le molestie devono essere reiterate,
seriali, devono cioè succedersi nel tempo. La reiterazione è, infatti,
elemento costitutivo della fattispecie[1], con la conseguenza che i
singoli atti, se posti in essere in un unica occasione, non integrano il
delitto di atti persecutori bensì altre fattispecie già conosciute
dall’ordinamento (es.: minaccia, molestie, violenza privata),
eventualmente unite dal vincolo della continuazione (art. 81 c.p.). La
struttura del reato di atti persecutori è quindi disegnata sul modello
del reato necessariamente abituale, caratterizzato dalla sussistenza di
una serie di fatti commissivi. Il reato si perfeziona allorché si
realizzi un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità
e può formare oggetto anche di continuazione, ex art. 81 cpv. c.p., come
nell’ipotesi in cui la reiterazione sia interrotta da un notevole
intervallo di tempo tra una serie di episodi e l’altra[2]. Pertanto, se
nel periodo considerato si verifica una parentesi di normalità nella
condotta del soggetto attivo, un intervallo di tempo fra una serie e
l’altra di episodi lesivi del bene giuridico tutelato dalla norma, non
viene meno l’esistenza del reato, ma ciò può dar luogo alla
continuazione.
In relazione al reato necessariamente abituale la mancata indicazione
del numero di episodi necessario per integrare la serie minima può
comportare qualche tensione con il principio di determinatezza.
Ciò premesso, si osserva come, nel caso di specie, il difensore
dell’indagato abbia proposto ricorso per cassazione basando i motivi
proprio sulle due questioni poco sopra richiamate: assumeva, infatti,
che gli episodi precedenti l’entrata in vigore della norma
incriminatrice non potevano essere presi in alcuna considerazione, con
la conseguenza che le due sole condotte del 25 e 26 febbraio 2009 non
erano suscettibili di integrare il delitto di atti persecutori, data la
natura abituale dello stesso. Sotto diverso profilo, quello
dell’adeguatezza della misura, il difensore evidenziava altresì che le
esigenze cautelari avrebbero potuto essere soddisfatte con la più lieve
misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona
offesa, introdotta dall’art. 282-ter c.p.p..
La Suprema Corte, osservando come il termine “reiterare” denoti la
“ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con
insistenza”, rigettava il ricorso presentato dal difensore dell’indagato
ed enunciava il principio di diritto in base al quale anche due sole
condotte di minaccia o di molestia sono idonee a costituire la
reiterazione cui l’art. 612-bis c.p. subordina la configurazione della
materialità del fatto.
In sede di commento a prima lettura del reato di nuovo conio,
all’indomani della sua entrata in vigore ed in attesa delle prime
pronunce di legittimità, si era sostenuto[3]che il numero minimo di
condotte richieste per l’integrazione della materialità del fatto
avrebbe dovuto essere individuato, nell’ambito della discrezionalità del
giudice, anche sulla base della capacità della condotta persecutoria di
ingenerare gli eventi previsti dalla norma. Peraltro, la stessa
giurisprudenza di legittimità, in relazione al delitto di maltrattamenti
in famiglia o verso fanciulli, di cui all’art. 572 c.p., aveva talvolta
portato l’interprete ad interrogarsi sul concetto stesso di reato
necessariamente abituale[4]. La Suprema Corte, inoltre, per tracciare la
linea di confine fra la configurazione di ripetuti atti lesivi
all’interno di un contesto familiare ed il delitto abituale di
maltrattamenti in famiglia, anche recentemente[5] aveva posto l’accento
sull’elemento psicologico, giungendo ad escludere la sussistenza del
requisito della abitualità sulla base del rilievo secondo cui i singoli
atti lesivi avevano rappresentato forme espressive di reazioni
determinate da tensioni contingenti, anche se non infrequenti, nel
contesto familiare in questione. Tali atti, infatti, non erano risultati
tra loro connessi e cementati dalla volontà unitaria e persistente
dell’agente di sottoporre i soggetti passivi ad ingiuste sofferenze
morali o fisiche, sì da rendere abitualmente doloroso il rapporto
relazionale.
Nella pronuncia oggetto del presente commento, invece, i giudici di
legittimità hanno basato la loro decisione esclusivamente sul
significato letterale del termine “reiterare”, evidenziando come lo
stesso denoti “la ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero
più volte con insistenza”, con la conseguenza che anche due sole
condotte sono da ritenere sufficienti a concretare il requisito della
reiterazione richiesto dalla norma.
Anche la censura mossa dal difensore in punto di adeguatezza della
misura cautelare è stata ritenuta infondata dalla Corte, che ha
sottolineato come l’impugnata motivazione del tribunale del riesame,
quale giudice dell’appello cautelare, fosse ineccepibile e diffusa,
posto che nella stessa risultano evidenziati i numerosi e gravi
precedenti penali dell’indagato, che ne rivelano la capacità a
delinquere e la tendenza all’uso della violenza.
Sebbene evocata nei motivi di ricorso, con la sentenza n. 6417/2010 la
Suprema Corte non ha tuttavia affrontato l’altra delicata questione,
quella riguardante il divieto di retroattività della norma
incriminatrice.
Trattandosi di reato abituale, infatti, viene da chiedersi se le
condotte antecedenti l’entrata in vigore del d.l. 11/2009 possano essere
prese in considerazione ed utilizzate per ritenere sussistente il reato
all’atto della realizzazione dell’ultima condotta.
In dottrina, l’orientamento prevalente[6] ritiene che nel caso di
successione di norma creatrice di una nuova tipologia di illecito
abituale potranno essere ricondotte entro la nuova disciplina solo le
fattispecie concrete realizzate sotto la sua vigenza, se complete sotto
il profilo costitutivo, senza possibilità di cumulo con le condotte
anteriori, salvo incorrere, diversamente, nell’applicazione retroattiva
della norma creatrice del reato abituale. Ma tale orientamento sembra
riferirsi al c.d. reato abituale proprio, laddove la norma di nuova
creazione considera reato la reiterazione di condotte che, se
isolatamente valutate, possono anche non avere rilevanza penale[7]. Nel
caso del delitto di atti persecutori, invece, l’art. 612-bis c.p.
considera reato condotte che generalmente costituirebbero, anche se
isolatamente valutate, illecito penale (minaccia, molestia, ingiuria,
violenza privata, ecc.).
Sul punto, con riguardo a reati abituali, non si registrano specifiche
posizioni della giurisprudenza di legittimità e, pertanto, la pronuncia
in esame avrebbe potuto costituire una buona occasione. Si può tuttavia
osservare che, con riferimento a reati a consumazione prolungata (come,
ad esempio, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche, ex art. 640-bis c.p.), la Suprema Corte ha valorizzato
condotte antecedenti l’entrata in vigore della norma incriminatrice[8].
Ancora, occupandosi del reato previsto dall’art. 9, l. 27 dicembre 1956,
n. 1423, consistente nella condotta di colui che venga sorpreso in
compagnia di pregiudicati, la Corte di Cassazione[9], sulla premessa che
il reato in questione si consuma nel momento in cui cessa la condotta
abituale di frequentazione, ha stabilito che la modifica apportata
all’art. 9 dalla l. 31 luglio 2005, n. 155 (che ha trasformato la
contravvenzione in delitto) è applicabile anche se solo una parte della
condotta è stata posta in essere dopo l’entrata in vigore della legge
più sfavorevole, in quanto l’art. 2 c. 4 c.p. fa riferimento al tempo in
cui è stato commesso il reato e cioè a quello in cui si è consumato[10].
Qualche pronuncia di merito, emessa in sede cautelare (tribunale
Pistoia, n. 2651/09 RG GIP, inedita; tribunale Pistoia, n. 607/08 RG DIB,
inedita), si è orientata nel qualificare sotto l’art. 612-bis c.p. anche
condotte “persecutorie” realizzate sia prima che dopo l’entrata in
vigore della stessa, non ravvisando contrasti con il divieto di
irretroattività della nuova fattispecie, sostanzialmente sulla base
dell’assunto secondo cui essa, in quanto reato abituale, è da ritenersi
applicabile anche se solo una parte della condotta sia stata posta in
essere dopo l’entrata in vigore della norma meno favorevole.
(Altalex, 4 maggio 2010. Nota di Placido
Panarello) |