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In tema di attività giornalistica sono configurabili gli estremi della
subordinazione, qualora ricorrano i requisiti della continuità della
prestazione, della responsabilità di un servizio e del vincolo di
dipendenza, e cioè qualora si sia in presenza dello svolgimento di
un’attività non occasionale rivolta ad assicurare le esigenze
informative riguardanti uno specifico settore, della sistematica
redazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche e della
persistenza, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, dell’impegno
di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo
da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le
direttive; di contro, il vincolo della subordinazione non è ravvisabile
in ipotesi di prestazioni singolarmente convenute e retribuite in base a
distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero nel caso in cui
siano concordate singole, ancorché continuative prestazioni secondo la
struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali.
Il riferimento normativo fondamentale cui far mente locale per il
riconoscimento della subordinazione del rapporto di lavoro è l’art. 2094
cod. civ., il quale fornisce la definizione legislativa di “lavoratore
subordinato”: da tale articolo si desumono i principali indicatori della
presenza di un rapporto subordinato: il vincolo di subordinazione del
lavoratore, il necessario rapporto di collaborazione tra esso e il
datore di lavoro, la continuità della sua opera e l’onerosità della
prestazione lavorativa.
Quanto anzidetto vale in via generale per la maggior parte dei rapporti
di lavoro: ma vi sono alcuni rapporti che possiedono queste
caratteristiche in modo più attenuato, andando a formare una sorta di
“zona grigia”, in cui il riconoscimento della subordinazione diviene
assai poco immediato: un lavoro che presenta in modo spiccato queste
particolarità è quello giornalistico.
Nel rapporto di lavoro giornalistico compaiono infatti solitamente,
quali soggetti principali, da un lato un editore (di quotidiani o di
periodici) o un’agenzia di informazione e, dall’altro lato, un
giornalista.
Sfortunatamente, i due principali testi normativi in materia, ossia la
Legge n. 69/1963
sull’ordinamento della professione giornalistica e il CCNL 10 gennaio
1959, reso efficace erga omnes a mezzo del DPR n. 153/1961 non
forniscono una precisa definizione della c.d. “attività giornalistica”,
né in ordine al suo contenuto né ai suoi limiti. Secondo le indicazioni
della giurisprudenza, deve essere ritenuta attività giornalistica la
raccolta, la selezione, la elaborazione e il commento delle notizie,
diretta ad informare e formare l’opinione pubblica, attraverso qualsiasi
strumento idoneo a trasmettere il messaggio.
La prestazione di lavoro giornalistico, stante la sua natura di attività
intellettuale, è solitamente prestata nell’ambito di una organizzazione
aziendale, ed è al contempo caratterizzata da una collaborazione
redazionale costante e diretta alla pubblicazione del giornale.
Nelle imprese giornalistiche il comune vincolo di subordinazione è
spesso presente in modo attenuato, visto che la natura dell’opera
redazionale e il carattere collettivo dei relativi mezzi di
utilizzazione lasciano ampi margini di autonomia e di discrezionalità in
capo al prestatore di lavoro per ciò che concerne la scelta e la
diffusione delle notizie.
La Suprema Corte si è perciò ripetutamente espressa individuando le
condizioni e i criteri necessari ai fini del riconoscimento del vincolo
di subordinazione nell’ambito dell’attività giornalistica, giungendo
alla focalizzazione di alcuni criteri principali: l’inserimento del
giornalista in una posizione tecnico-gerarchica (da cui derivi una
soggezione alle direttive dell’imprenditore) e la costante disponibilità
del giornalista. Di contro, il rapporto di lavoro giornalistico non si
caratterizza né rispetto al luogo delle prestazioni, né rispetto al
vincolo di orario o al rapporto gerarchico tra i contraenti.
In riferimento al primo di questi criteri, una delle principali sentenze
sul punto è la n. 925 del 13 febbraio 1982, nella quale la Corte ha
ritenuto che “l’art. 2 CCNL 10 gennaio 1959, (…) nella parte in cui
estende ai giornalisti professionisti che non prestino la loro opera
quotidianamente il trattamento dovuto a coloro i quali siano invece
tenuti all’impegno quotidiano, mentre risponde alle peculiari
caratteristiche che può assumere il lavoro giornalistico, non altera in
guisa tale la nozione di subordinazione desumibile dall’art. 2094 c.c.
da dissolvere il dato essenziale della inserzione sistematica del
lavoratore nell’impresa, in quanto l’estensione suddetta è condizionata
espressamente dalla continuità delle prestazioni, dal vincolo di
dipendenza e dalla responsabilità di un servizio”. Tale orientamento è
stato ripreso anche in seguito dalla sezione lavoro della Corte nella
sentenza n. 5223 del 13/6/1987.
Altro criterio è desumibile dalla sentenza della Cassazione civile n.
4857 del 9/9/1982, all’interno della quale la Corte ha dichiarato che
“in tema di lavoro giornalistico, il vincolo di subordinazione presenta
una particolare configurazione per la caratteristica intellettuale
dell’attività professionale del giornalista, per la natura dell’opera
redazionale o di collaborazione collettiva (…); in tale ipotesi il
vincolo di subordinazione può essere inteso in senso relativo e con
contenuti attenuati rispetto al concetto tradizionale in quanto il
particolare tipo di attività non lascia al datore di lavoro spazi
indiscriminati d’interferenza nell’attività del giornalista e va
individuato nell’oggetto della prestazione consistente nell’impiego di
energie lavorative (…) secondo direttive e controlli dell’imprenditore,
nell’assenza del rischio dell’attività produttiva, nella forma di
retribuzione, nell’inserimento continuativo nell’ambito
dell’organizzazione dell’impresa”.
Il riconoscimento necessario della subordinazione a seguito
dell’individuazione della soggezione alle direttive impartite dal datore
di lavoro è successivamente ancora ripreso in altra pronuncia del 1983
nella quale la Corte, dopo aver necessariamente sottolineato che “il
connotato di subordinazione (…) va accertato sulla base della
fattispecie prevista dall’art.2094 c.c. integrata dai dati desunti dalle
previsioni della contrattazione collettiva”, ha però ammesso che “la
subordinazione non viene meno per il fatto che, in relazione al quadro
produttivo dell’azienda, l’attività del giornalista sia parziale o
ridotta o saltuaria, in quanto, anche in tale ipotesi, il prestatore
d’opera è assoggettato alle direttive dell’imprenditore, ancorché egli
goda di una certa libertà di movimento e sia esonerato dal rispetto
dell’orario e dall’obbligo di permanenza continuativa nel luogo di
lavoro”.
Con la pronuncia n. 5398 del 19/06/1987 la Sezione lavoro della
Cassazione ha enunciato anche che “ai fini dell’applicazione dell’art. 2
CCNL 10/1/1959 (…) nella parte in cui estende ai giornalisti che non
prestino la loro opera quotidianamente, il trattamento dovuto a coloro i
quali siano invece tenuti all’impegno quotidiano, si richiede per la
prestazione del giornalista fisso non quotidiano una continuità
materiale della coordinata collaborazione con l’azienda, il cui
connotato di subordinazione (…) deve comunque sussistere”.
Riscontrati detti indici già individuati e consolidati in
giurisprudenza, è agevole rilevare come la sentenza in commento
costituisca una conferma di tale orientamento: in essa la Corte ha
rilevato come gli estremi della subordinazione nel rapporto di lavoro
giornalistico siano configurabili allorché ricorrano i requisiti del
vincolo di dipendenza, della responsabilità di un servizio e,
soprattutto, di continuità dell’impegno, inteso come prestazione di
opera non occasionale e come attività sistematica di redazione di
articoli o rubriche e, nell’intervallo tra una prestazione di lavoro ed
un’altra, dall’obbligo di permettere al datore di lavoro di disporre
dell’opera del prestatore, il quale è quindi tenuto, sia pur nei limiti
di autonomia caratteristici di questa fattispecie di rapporto di lavoro,
ad essere costantemente disponibile ai fini della soddisfazione delle
esigenze e per l’esecuzione delle direttive impartitegli dal datore. |