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Lavoro giornalistico: quando è configurabile la subordinazione?
Cass. Civile, Sezione Lavoro – sentenza 18.11.2010- n.23296

22-02-2011
 

In tema di attività giornalistica sono configurabili gli estremi della subordinazione, qualora ricorrano i requisiti della continuità della prestazione, della responsabilità di un servizio e del vincolo di dipendenza, e cioè qualora si sia in presenza dello svolgimento di un’attività non occasionale rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, della sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche e della persistenza, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, dell’impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive; di contro, il vincolo della subordinazione non è ravvisabile in ipotesi di prestazioni singolarmente convenute e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero nel caso in cui siano concordate singole, ancorché continuative prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali.
Il riferimento normativo fondamentale cui far mente locale per il riconoscimento della subordinazione del rapporto di lavoro è l’art. 2094 cod. civ., il quale fornisce la definizione legislativa di “lavoratore subordinato”: da tale articolo si desumono i principali indicatori della presenza di un rapporto subordinato: il vincolo di subordinazione del lavoratore, il necessario rapporto di collaborazione tra esso e il datore di lavoro, la continuità della sua opera e l’onerosità della prestazione lavorativa.
Quanto anzidetto vale in via generale per la maggior parte dei rapporti di lavoro: ma vi sono alcuni rapporti che possiedono queste caratteristiche in modo più attenuato, andando a formare una sorta di “zona grigia”, in cui il riconoscimento della subordinazione diviene assai poco immediato: un lavoro che presenta in modo spiccato queste particolarità è quello giornalistico.
Nel rapporto di lavoro giornalistico compaiono infatti solitamente, quali soggetti principali, da un lato un editore (di quotidiani o di periodici) o un’agenzia di informazione e, dall’altro lato, un giornalista.
Sfortunatamente, i due principali testi normativi in materia, ossia la Legge n. 69/1963 sull’ordinamento della professione giornalistica e il CCNL 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes a mezzo del DPR n. 153/1961 non forniscono una precisa definizione della c.d. “attività giornalistica”, né in ordine al suo contenuto né ai suoi limiti. Secondo le indicazioni della giurisprudenza, deve essere ritenuta attività giornalistica la raccolta, la selezione, la elaborazione e il commento delle notizie, diretta ad informare e formare l’opinione pubblica, attraverso qualsiasi strumento idoneo a trasmettere il messaggio.
La prestazione di lavoro giornalistico, stante la sua natura di attività intellettuale, è solitamente prestata nell’ambito di una organizzazione aziendale, ed è al contempo caratterizzata da una collaborazione redazionale costante e diretta alla pubblicazione del giornale.
Nelle imprese giornalistiche il comune vincolo di subordinazione è spesso presente in modo attenuato, visto che la natura dell’opera redazionale e il carattere collettivo dei relativi mezzi di utilizzazione lasciano ampi margini di autonomia e di discrezionalità in capo al prestatore di lavoro per ciò che concerne la scelta e la diffusione delle notizie.
La Suprema Corte si è perciò ripetutamente espressa individuando le condizioni e i criteri necessari ai fini del riconoscimento del vincolo di subordinazione nell’ambito dell’attività giornalistica, giungendo alla focalizzazione di alcuni criteri principali: l’inserimento del giornalista in una posizione tecnico-gerarchica (da cui derivi una soggezione alle direttive dell’imprenditore) e la costante disponibilità del giornalista. Di contro, il rapporto di lavoro giornalistico non si caratterizza né rispetto al luogo delle prestazioni, né rispetto al vincolo di orario o al rapporto gerarchico tra i contraenti.
In riferimento al primo di questi criteri, una delle principali sentenze sul punto è la n. 925 del 13 febbraio 1982, nella quale la Corte ha ritenuto che “l’art. 2 CCNL 10 gennaio 1959, (…) nella parte in cui estende ai giornalisti professionisti che non prestino la loro opera quotidianamente il trattamento dovuto a coloro i quali siano invece tenuti all’impegno quotidiano, mentre risponde alle peculiari caratteristiche che può assumere il lavoro giornalistico, non altera in guisa tale la nozione di subordinazione desumibile dall’art. 2094 c.c. da dissolvere il dato essenziale della inserzione sistematica del lavoratore nell’impresa, in quanto l’estensione suddetta è condizionata espressamente dalla continuità delle prestazioni, dal vincolo di dipendenza e dalla responsabilità di un servizio”. Tale orientamento è stato ripreso anche in seguito dalla sezione lavoro della Corte nella sentenza n. 5223 del 13/6/1987.
Altro criterio è desumibile dalla sentenza della Cassazione civile n. 4857 del 9/9/1982, all’interno della quale la Corte ha dichiarato che “in tema di lavoro giornalistico, il vincolo di subordinazione presenta una particolare configurazione per la caratteristica intellettuale dell’attività professionale del giornalista, per la natura dell’opera redazionale o di collaborazione collettiva (…); in tale ipotesi il vincolo di subordinazione può essere inteso in senso relativo e con contenuti attenuati rispetto al concetto tradizionale in quanto il particolare tipo di attività non lascia al datore di lavoro spazi indiscriminati d’interferenza nell’attività del giornalista e va individuato nell’oggetto della prestazione consistente nell’impiego di energie lavorative (…) secondo direttive e controlli dell’imprenditore, nell’assenza del rischio dell’attività produttiva, nella forma di retribuzione, nell’inserimento continuativo nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa”.
Il riconoscimento necessario della subordinazione a seguito dell’individuazione della soggezione alle direttive impartite dal datore di lavoro è successivamente ancora ripreso in altra pronuncia del 1983 nella quale la Corte, dopo aver necessariamente sottolineato che “il connotato di subordinazione (…) va accertato sulla base della fattispecie prevista dall’art.2094 c.c. integrata dai dati desunti dalle previsioni della contrattazione collettiva”, ha però ammesso che “la subordinazione non viene meno per il fatto che, in relazione al quadro produttivo dell’azienda, l’attività del giornalista sia parziale o ridotta o saltuaria, in quanto, anche in tale ipotesi, il prestatore d’opera è assoggettato alle direttive dell’imprenditore, ancorché egli goda di una certa libertà di movimento e sia esonerato dal rispetto dell’orario e dall’obbligo di permanenza continuativa nel luogo di lavoro”.
Con la pronuncia n. 5398 del 19/06/1987 la Sezione lavoro della Cassazione ha enunciato anche che “ai fini dell’applicazione dell’art. 2 CCNL 10/1/1959 (…) nella parte in cui estende ai giornalisti che non prestino la loro opera quotidianamente, il trattamento dovuto a coloro i quali siano invece tenuti all’impegno quotidiano, si richiede per la prestazione del giornalista fisso non quotidiano una continuità materiale della coordinata collaborazione con l’azienda, il cui connotato di subordinazione (…) deve comunque sussistere”.
Riscontrati detti indici già individuati e consolidati in giurisprudenza, è agevole rilevare come la sentenza in commento costituisca una conferma di tale orientamento: in essa la Corte ha rilevato come gli estremi della subordinazione nel rapporto di lavoro giornalistico siano configurabili allorché ricorrano i requisiti del vincolo di dipendenza, della responsabilità di un servizio e, soprattutto, di continuità dell’impegno, inteso come prestazione di opera non occasionale e come attività sistematica di redazione di articoli o rubriche e, nell’intervallo tra una prestazione di lavoro ed un’altra, dall’obbligo di permettere al datore di lavoro di disporre dell’opera del prestatore, il quale è quindi tenuto, sia pur nei limiti di autonomia caratteristici di questa fattispecie di rapporto di lavoro, ad essere costantemente disponibile ai fini della soddisfazione delle esigenze e per l’esecuzione delle direttive impartitegli dal datore.

 

 

Nota di Stefano Spano

 
 
 
 
 
 
 

  

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