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Destino amaro per le banche molisane: il Giudice Rinaldi condanna l’Unicredit

22-03-2011
 

Il Tribunale di Campobasso ha reso giustizia ad un imprenditore del Basso Molise il quale, con sentenza n° 169/2011 pubblicata il 14 marzo 2005 dal Giudice D.ssa M.L. Rinaldi, ha ottenuto dall’Istituto bancario Unicredit S.p.a.,condannato,alla restituzione della complessiva somma di €.143.780,15,oltre il pagamento delle spese di giudizio,relativa alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari praticati dalla banca durante tutto il rapporto di conto corrente. La causa è stata portata a termine dagli Avv.ti Carmine de Benedittis ed Aldo de Benedittis della sede di Campobasso dell’associazione dei consumatori ADUSBEF che già da anni lotta ed è in prima linea contro lo strapotere bancario. La sentenza si aggiunge alle altre innumerevoli già ottenute da anni nei Tribunali molisani da parte dei due legali.
Il Giudice del Tribunale di Campobasso ha ribadito nella sua pronuncia la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi praticati dalla banca e la nullità della clausola del contratto bancario che la prevede allineandosi all’orientamento della Suprema Corte di Cassazione. Inoltre, il Giudice nelle sua pronuncia ha anche dichiarato la nullità della clausola c.d. “uso piazza”, ovvero la clausola che nei contratti di apertura di credito anteriori al 1992,e cioè prima della introduzione della legge 154/92 sulla trasparenza bancaria,permetteva alle banche di variare a proprio piacimento il tasso di interesse praticato sulla piazza. La nullità della clausola “uso piazza”ha consentito all’imprenditore basso-molisano di poter recuperare tutta la differenza degli interessi passivi pagati in più all’istituto bancario durante tutto il rapporto di conto corrente spettando a quest’ultimo solo il tasso di interesse al saggio legale.
Rammentano i legali ADUSBEF ai consumatori-utenti bancari,che il Decreto Millproroghe varato dal Governo recentemente,qualificato come un ulteriore tentativo (mal riuscito) del Sistema Bancario italiano di effettuare un ennesimo colpo di spugna contro il diritto dei consumatori attuando così in loro danno una sorta di prescrizione del diritto alla restituzione di quanto percepito indebitamente,non intacca il diritto all’azione giudiziaria dell’utente bancario volta a far dichiarare la nullità della clausola anatocistica (originariamente nulla) e degli interessi illegittimi “uso piazza”,in quanto tale azione è imprescrittibile ai sensi dell’art. 1422 del Codice Civile e,quindi,può essere attuata entro dieci anni dalla chiusura del conto corrente,così come stabilito dalla Cassazione Civile a Sezioni Unite con la Sentenza n. 24418/2010 del 2 dicembre 2010.
Quindi,gli utenti bancari possono stare tranquilli e possono continuare le cause contro le banche per ottenere la restituzione del “ Maltolto”.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

dal 31 maggio 2008

 
 
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