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Il
Tribunale di Campobasso ha reso giustizia ad un imprenditore del Basso
Molise il quale, con sentenza n° 169/2011 pubblicata il 14 marzo 2005
dal Giudice D.ssa M.L. Rinaldi, ha ottenuto dall’Istituto bancario
Unicredit S.p.a.,condannato,alla restituzione della complessiva somma di
€.143.780,15,oltre il pagamento delle spese di giudizio,relativa alla
illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari
praticati dalla banca durante tutto il rapporto di conto corrente. La
causa è stata portata a termine dagli Avv.ti Carmine de Benedittis ed
Aldo de Benedittis della sede di Campobasso dell’associazione dei
consumatori ADUSBEF che già da anni lotta ed è in prima linea contro lo
strapotere bancario. La sentenza si aggiunge alle altre innumerevoli già
ottenute da anni nei Tribunali molisani da parte dei due legali.
Il Giudice del Tribunale di Campobasso ha ribadito nella sua pronuncia
la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi
passivi praticati dalla banca e la nullità della clausola del contratto
bancario che la prevede allineandosi all’orientamento della Suprema
Corte di Cassazione. Inoltre, il Giudice nelle sua pronuncia ha anche
dichiarato la nullità della clausola c.d. “uso piazza”, ovvero la
clausola che nei contratti di apertura di credito anteriori al 1992,e
cioè prima della introduzione della legge 154/92 sulla trasparenza
bancaria,permetteva alle banche di variare a proprio piacimento il tasso
di interesse praticato sulla piazza. La nullità della clausola “uso
piazza”ha consentito all’imprenditore basso-molisano di poter recuperare
tutta la differenza degli interessi passivi pagati in più all’istituto
bancario durante tutto il rapporto di conto corrente spettando a
quest’ultimo solo il tasso di interesse al saggio legale.
Rammentano i legali ADUSBEF ai consumatori-utenti bancari,che il Decreto
Millproroghe varato dal Governo recentemente,qualificato come un
ulteriore tentativo (mal riuscito) del Sistema Bancario italiano di
effettuare un ennesimo colpo di spugna contro il diritto dei consumatori
attuando così in loro danno una sorta di prescrizione del diritto alla
restituzione di quanto percepito indebitamente,non intacca il diritto
all’azione giudiziaria dell’utente bancario volta a far dichiarare la
nullità della clausola anatocistica (originariamente nulla) e degli
interessi illegittimi “uso piazza”,in quanto tale azione è
imprescrittibile ai sensi dell’art. 1422 del Codice Civile e,quindi,può
essere attuata entro dieci anni dalla chiusura del conto corrente,così
come stabilito dalla Cassazione Civile a Sezioni Unite con la Sentenza
n. 24418/2010 del 2 dicembre 2010.
Quindi,gli utenti bancari possono stare tranquilli e possono continuare
le cause contro le banche per ottenere la restituzione del “ Maltolto”. |